Agevolazioni "prima casa" e mancata ultimazione della ristrutturazione dell’immobile entro il termine massimo per trasferire la residenza. Non costituisce forza maggiore o caso fortuito. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 5015 del 12 marzo 2015)

In tema di imposta di registro, la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell'agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. Ciò posto, non integra l'evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il conseguimento delle agevolazioni "prima casa" nell'occasione dell'acquisto di un'abitazione è subordinato alla dichiarazione dell'acquirente, contenuta nell'atto di acquisto, di voler assumere la propri residenza nell'immobile entro 18 mesi a far tempo dalla compravendita. Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dall'agevolazione, a meno che non si dia conto del fatto che tale esito dipenda da forza maggiore (esempio: la scoperta archeologica che determina la sospensione dei lavori). Tale non è, tuttavia, la semplice mancata ultimazione delle opere di ristrutturazione dell'unità abitativa. Si veda, tuttavia, in senso potenzialmente contrastante, Cass. civile, sez. V 2014/18770.

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