Agevolazioni "prima casa" (ante l. 2015/208) sotto condizione sospensiva? (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 33968 del 12 novembre 2021)

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", regolate dalla disciplina previgente alle modifiche apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 55, la dichiarazione prescritta dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, art. 1, Nota II bis, comma 1, lett. c), ovvero l'impossidenza su tutto il territorio nazionale di altra abitazione già acquistata con la medesima agevolazione, deve essere effettuata nell'atto di acquisto e deve riguardare la situazione esistente in quel momento, senza che abbia rilievo, ai fini fiscali, che le parti abbiano pattuito di subordinare l'efficacia dell'acquisto alla condizione sospensiva della rivendita, entro un dato termine, dell'abitazione già appartenente all'acquirente

Commento

(di Daniele Minussi)
Va osservato in primo luogo che il caso all'attenzione della Cassazione aveva a che fare con la situazione nel tempo precedente l'entrata in vigore, a far tempo dal 1 gennaio 2016, della l. 2015 n.208. Infatti, in base a detta novella, risulta praticabile la richiesta di agevolazioni "prima casa" quand'anche l'acquirente non avesse ancora provveduto ad alienare la propria abitazione già acquistata fruendo delle predette agevolazioni nell'ipotesi in cui a ciò provvedesse nel termine di un anno a far tempo dall'ulteriore acquisto agevolato. Ciò premesso, secondo la S.C., prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione, non sarebbe stato possibile poter fruire delle agevolazioni "prima casa" neppure sottoponendo a condizione sospensiva l'acquisto, subordinandolo all'evento consistente nell'alienazione dell'immobile già acquistato godendo del meccanismo agevolativo precitato

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