Codice Civile art. 487


CHIAMATO ALL'EREDITA' CHE NON E' NEL POSSESSO DI BENI

1. Il chiamato all' eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto.
2. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l' inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salvo la proroga accordata dall' autorità giudiziaria a norma dell' articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.
3. Quando ha fatto l' inventario non preceduto da dichiarazione d' accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell' inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l' eredità.

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