La comunione ereditaria



Se più soggetti, anche per quote tra loro differenti, chiamati all'eredità per legge o per testamento, vengono ad assumere la qualità di coeredi, si instaura fra i medesimi una situazione di contitolarità relativamente ai beni appartenenti all'asse ereditario. Si tratta di una comunione incidentale, la cui insorgenza, in altri termini, non è tale per volontà dei contitolari nota1. Va rilevato come, all'apertura della successione, la situazione dei chiamati non possa essere definita in chiave di contitolari dei beni ricadenti in successione. Non si può (ancora) parlare di comunione ereditaria, neppure quando uno (o più) dei beni ereditari si trovasse nel possesso di uno (o più) tra i chiamati nota2. Soltanto all'esito dell'accettazione dell'eredità (la quale ben potrebbe anche intervenire tacitamente ovvero in via "presunta", all'esito cioè del semplice trascorrere del tempo perdurando la situazione di possesso dei beni ereditari: cfr. l'art. 487 cod.civ.) si potrà concludere nel senso dell'instaurazione della comunione.

La successione dà comunque vita ad un fenomeno unitario pur anche quando vi siano una pluralità di coeredi in comunione, manifestandosi questi ultimi nei confronti dei terzi come una parte unica, ad eccezione del caso in cui il testatore abbia stabilito anticipatamente i criteri in base ai quali attribuire i cespiti dell'asse ereditario evitando così l'insorgenza stessa della comunione ereditaria (c.d. divisione del testatore: art. 734 cod.civ. ) nota3.

Occorre osservare, con riferimento all'oggetto della comunione ereditaria, che essa riguarda la contitolarità di diritti reali (analogamente a quanto si è detto per la comunione ordinaria, la cui natura è sotto questo aspetto assolutamente identica). Per quanto attiene invece ai diritti di credito o alle passività, l'opinione tradizionale era orientata nel senso della ripartizione di essi tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, non vigendo neppure il principio generale della solidarietà passiva che è stabilito dalla legge in tema di obbligazioni in genere (cfr. artt. 752 e 1295 cod.civ.) nota4. Se per le poste passive questa conclusione è condivisibile, occorre tuttavia rilevare come recentemente sia stato affermato il contrario principio per i diritti di credito. I crediti già spettanti al de cuius, a differenza dei debiti, entrerebbero infatti a far parte automaticamente della comunione ereditaria, con la conseguente possibilità per ciascuno dei coeredi di agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, senza che abbia a configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Civ. Sez. Unite, 24657/07 che rinnega l'orientamento precedentemente espresso da Cass. Civ. Sez. II, 11128/92). Da ultimo questa impostazione, suggellata dalle citate SSUU, è stata seguita anche da Cass. Civ., Sez. VI, 995/12 nonchè Cass. Civ., Sez. III, 15894/2014. Ciò non toglie, tuttavia, che il singolo coerede possa anche semplicemente agire per l'adempimento limitatamente alla propria quota, senza che il debitore possa eccepire l'eventuale mancata adesione all'azione da parte degli altri contitolari del credito (Cass. Civ., Sez. VI-II, 27417/2017).

Note

nota1

Cfr. Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, pp. 4 e 5; Busnelli, voce "Comunione ereditaria", in Enc. dir., p.278.

nota2

Cosa dire del caso in cui tra i coeredi soltanto uno abbia posseduto in via esclusiva un bene ereditario? Se il bene è fruttifero il detto coerede sarebbe tenuto a corrispondere agli altri frutti civili dello stesso (Cass. Civ., Sez. II, 23539/11).
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nota3

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1191.
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nota4

Si vedano Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice Civile, Napoli, 1982, p.733; Grosso-Burdese, Le successioni, Torino, 1977, p.375.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • BUSNELLI, Comunione ereditaria, Milano, Enc.dir., VIII, 1961
  • GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, Padova, Succ.e don. a cura di Rescigno, 1994
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

Prassi collegate

  • Quesito n. 152-2014/I, Recesso da srl e comunione ereditaria
  • Quesito n. 373-2013/I, Comunione ereditaria su quota di srl e aumento di capitale a copertura di perdite
  • Quesito n. 238-2012/I, Costituzione di società di armamento tra coeredi
  • Quesito n. 172-2010/T, Trasferimento per causa di morte di azienda in affitto e regolarizzazione società di fatto

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