Vacanza dell'eredità ed amministrazione dei beni dell'asse



Se con il termine di "vacanza" ereditaria designamo il periodo di tempo intercorrente tra l'apertura della successione e l'acquisto dell'eredità da parte di taluno dei chiamati (da ultimo lo Stato), chiara si palesa l'esigenza che nel riferito intervallo cronologico l'asse non rimanga privo di protezione. Per questo motivo il legislatore ha approntato una serie di istituti finalizzati a tutelare il compendio ereditario.

V'è chi, sulla scorta della doverosità o meno dell'attività di amministrazione da parte del soggetto titolare del relativo potere, ha proposto una distinzione tra gli amministratori del compendio ereditario in due distinte categorie nota1.

La prima sarebbe costituita da coloro che hanno soltanto il potere, non già il dovere, di gestire l'asse ereditario . Tra costoro si può distinguere il chiamato all'eredità, che sia o meno nel possesso dei beni ereditari (artt. 460 , 485 e 487 cod. civ.). Ancora verrebbe in considerazione l'erede istituito sotto condizione sospensiva di cui all'art.641 cod.civ. , la persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (ovvero al coerede o ai coeredi, quando fra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento) ai sensi dell'art. 642cod.civ. o dell'art. 643 cod.civ. (in quest'ultimo caso spettando la tutela dei diritti del concepturo alla persona vivente dalla quale ci si aspetta la paternità o la maternità del nascituro). Si badi al fatto che, ai sensi dell'art. 644 cod.civ. , alle ipotesi di cui alle tre norme che precedono si applicano le regole proprie della curatela dell'eredità giacente (art.528 cod.civ. ) nota2.

La seconda categoria di soggetti titolari del potere di amministrazione sarebbe connotata dalla doverosità della condotta, ciò che dipende dalla titolarità di un ufficio di diritto privato nota3. In questo secondo ambito si collocherebbe il curatore dell'eredità giacente, obbligato ad amministrare il compendio ereditario (art. 529 cod.civ. ). Ancora si può rammentare l'esecutore testamentario, che deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703 cod.civ. ). L'art. 642 cod.civ. , norma che abbiamo già citata in relazione all'ipotesi della sostituzione operata dall'ereditando (ovvero dell'istituzione condizionale con diritto di accrescimento), prescrive all'ultimo comma che, ricorrendo giusti motivi, l'autorità giudiziaria possa provvedere "altrimenti". La disposizione è interpretata nel senso della praticabilità della nomina di un amministratore giudiziario. Costui, a differenza di quanto già visto a proposito dei soggetti titolari del potere di amministrazione contemplati dalla norma in esame, sarebbe titolare di un ufficio contrassegnato dalla doverosità nota4 . Da ultimo va considerata l'ipotesi dell'intervenuto concepimento del chiamato. In tale eventualità ai genitori spetterà, ex ultimo comma art. 643 cod.civ. , l'amministrazione del compendio ereditario nota5 .

nota1

Note

nota1

Capozzi, Successioni e donazioni, t. 1, Milano, 2002, p. 64.
top1

nota2

In tutti questi casi infatti l'amministratore esercita un potere nel proprio interesse, volto cioè a tutelare, seppur indirettamente, la propria aspettativa giuridica attraverso la conservazione del patrimonio ereditario.
top2

nota3

Macioce, voce Ufficio (dir.priv.), in Enc. dir., p. 641.
top3

nota4

In questo senso Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), in Comm. teorico-pratico al codice civile, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 296.
top4

nota5

Al rappresentante legale spetta infatti la tutela degli interessi del nascituro: come tale essi esercitano una funzione obbligatoria nell'interesse altrui: Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 148.
top5

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • MACIOCE, Ufficio (dir. priv.), Enc. Dir.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Vacanza dell'eredità ed amministrazione dei beni dell'asse"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti