Codice Civile art. 466


RIABILITAZIONE DELL'INDEGNO

1. Chi è incorso nell' indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.
2. Tuttavia l' indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell' indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 466"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti