Accettazione beneficiata: procedimento



Con la dichiarazione di accettazione beneficiata di cui all'art.484 cod.civ. ha inizio un vero e proprio procedimento articolato in varie fasi che verranno assunte in separata considerazione. In via riassuntiva si può distinguere:

a) Compimento della formale dichiarazione di accettazione beneficiata.
b) Esecuzione delle formalità pubblicitarie (inserzione nel registro delle successioni, trascrizione).
c) Compimento delle operazioni inventariali (ciò che può anche precedere la dichiarazione di accettazione: cfr. III comma art.487 cod.civ.). Anche dell'inventario occorre dare pubblicità nelle forme e modi di legge.
d) Liquidazione delle passività ereditarie secondo le distinte modalità della liquidazione individuale (art.495 cod.civ.), concorsuale (art.498 cod.civ.), ovvero del rilascio dei beni ereditari a creditori e legatari (art.507 cod.civ.).

Speciali regole valgono quando l'erede beneficiato è un incapace (un minore d'età, un interdetto, un inabilitato).

Prassi collegate

  • Quesito n. 721-2008/C, Inventario di eredità e modalità di allegazione di copia di decreti del Tribunale

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