Perdita del beneficio di inventario




Il beneficio che segue all'accettazione beneficiata può essere perduto dall'erede in esito ad una condotta volontariamente intesa a produrre tale effetto: viene in considerazione al proposito l'atto di rinunzia al beneficio indirettamente previsto dall'art. 490 cod.civ. .

E' altresì possibile che le stesse conseguenze si determinino a causa del comportamento dell'erede, il quale non compia le formalità dell'accettazione quando abbia già compilato l'inventario o, viceversa quando, avendo posto in essere l'atto di accettazione beneficiata non esegua l'inventario entro i termini di legge (ipotesi di decadenza dal beneficio, più appropriatamente qualificabili nei termini di accettazione c.d. presunta: artt. 485 II e III comma cod.civ., nonchè 487 II comma cod.civ.). Di vera perdita del beneficio a cagione della decadenza, intesa come sanzione per l'erede in relazione alla propria condotta, si tratta negli artt. 493 , 494 , 505 cod.civ.).

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