Effetto estensivo dell'accettazione beneficiata



Prescrive l'art. 510 cod.civ. che l'accettazione fatta con beneficio d'inventario da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione. Ciò non implica che qualcuno tra i chiamati non possa semplicemente rinunziare all'eredità ovvero accettare come erede puro e semplice (Cass. Civ., Sez. V, 11150/13), mettendo fuori gioco la regola appena enunciata nota1. La ratio del principio appare infatti ispirata all'opportunità di omogeneizzazione del regime ai quali sono sottoposti i beni dell'asse, ma non implica l'indispensabilità di questa uniformità.

Secondo l'opinione preferibile, la disposizione in esame postula che i chiamati nei cui confronti viene ad operare l'effetto estensivo, possano essere ancora considerati come tali, non abbiano cioè già accettato l'eredità (espressamente o tacitamente o secondo le modalità di cui agli artt. 485 , 527 cod.civ.: cfr. Cass.Civ. Sez. II, 782/82 ) ovvero, inversamente, abbiano perduto il diritto di accettarla (cfr. III comma art.487 cod.civ. ) nota2. E' chiaro infatti che, nel primo caso, i medesimi dovrebbero essere considerati eredi puri e semplici, non potendo nei loro confronti essere applicato il beneficio, mentre nell'ultimo più non potrebbero essere considerati eredi ad alcun titolo.

Ipotizzando invece che l'accettazione beneficiata subentri quando ancora vi sono dei soggetti semplicemente delati, occorre verificare a quali condizioni abbia luogo l'effetto estensivo in parola. Si fronteggiano al riguardo due differenti opinioni. Secondo una tesi occorrerebbe da parte di detti chiamati quantomeno un'accettazione compiuta secondo le forme di cui all'art. 484 cod. civ. . Seguendo questa idea l'effetto estensivo si sostanzierebbe semplicemente nel poter fruire degli effetti delle formalità pubblicitarie (inserzione nel registro delle successioni, trascrizione, esecuzione dell'inventario, etc.) eseguite da colui che abbia originariamente accettato con beneficio di inventario nota3. Appare evidente la scarsa portata pratica di questa via, anche perchè apparirebbe quantomeno bizzarra la possibilità di procedere a più inventari, cioè a tanti inventari quanti sono coloro che accettano secondo la formula di cui all'art.484 cod.civ. . Appare per questo motivo preferibile accogliere l'impostazione di chi reputa sufficiente che gli altri delati abbiano posto in essere un'accettazione sotto una qualunque forma, semprechè non si tratti di modalità tali da determinare la decadenza dal beneficio (es.: accettazione tacita insita nella vendita di beni ereditari: Cass.Civ. Sez. II, 8034/93 ). L'unica condizione affinchè scatti l'effetto estensivo del beneficio è costituito dall'anteriorità rispetto all'accettazione dei chiamati dell'accettazione beneficiata che determina l'operatività dell'art.510 cod.civ. ) nota4.

Occorre infine ribadire l'esistenza della possibilità che l'effetto estensivo venga meno anche successivamente alla sua instaurazione: si pensi al ricordato caso di decadenza (es.: l'erede che compia atti di alienazione di beni ereditari).

Note

nota1

Esito, quest'ultimo, che si escludeva sotto il vigore del previgente art. 958 del codice del 1865. La norma era infatti formulata diversamente, essendo imperniata sulla dichiarazione di accettazione beneficiata. Essa sanciva, quando tra più eredi alcuni avessero voluto accettare l'eredità col beneficio d'inventario ed altri senza, da un lato la necessità, dall'altro la sufficienza che tale dichiarazione fosse fatta anche da uno soltanto dei chiamati. Nel sistema vigente invece è pienamente ammissibile la coesistenza di eredi beneficiati ed eredi puri e semplici: Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ.e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.205 e Natoli, L'amministrazione nel periodo sucesscessivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.155.
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nota2

Per quanto riguarda la condizione giuridica di chi abbia rinunziato, è possibile ricordare che la reversibilità di tale situazione (cfr. art. 525 cod.civ. : revoca della rinunzia) non pare poter definitivamente pregiudicare la possibilità che l'effetto estensivo qui in considerazione abbia ad operare in favore del soggetto che abbia revocato la rinunzia (in tal senso Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 315). D'altronde questa interpretazione è coerente con la natura giuridica dell'atto di revoca della rinunzia, che viene per lo più considerato come una accettazione, sempre possibile alla condizione che non abbiano accettato altri chiamati in subordine.
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nota3

Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.419 e Cicu, op.cit., p.204 e Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.374.
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nota4

Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.455 e Grosso-Burdese, op.cit., p.317 e Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.206.
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Bibliografia

  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 51-2009/T, Dichiarazione successione - Termine nel caso di accettazione beneficiata - Effetti per altri eredi

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