Decadenza dal beneficio di inventario per inosservanza delle regole afferenti alla liquidazione



L'art. 505 cod.civ. prevede la sanzione della decadenza dal beneficio dell'inventario per quell'erede che, in esito alla dichiarazione di accettazione beneficiata, sia inosservante delle speciali regole che disciplinano la fase della liquidazione dell'asse ereditario. Il I comma si riferisce al caso in cui, promossa la liquidazione individuale, sia stata proposta opposizione da alcuno tra creditori o legatari. Ciò renderebbe infatti necessario per l'erede provvedere ai sensi dell'art.498 cod.civ., vale a dire invitando i creditori a presentare le proprie dichiarazioni di credito onde poter successivamente procedere alla redazione dello stato di graduazione. In tale ipotesi, qualora l'erede proceda a pagare qualcuno tra i creditori senza seguire il procedimento previsto dalla legge ovvero non ponendo in essere la liquidazione o non compilando lo stato di graduazione entro i tassativi termini al riguardo stabiliti, perderà il beneficio dell'inventario, dovendo per l'effetto essere considerato erede puro e semplice nota1 . Discutibile è la valenza dell'atto ricognitivo del debito posto in essere dall'erede. Ogniqualvolta esso svolga la semplice funzione di identificare l'avente diritto, risultando il credito assolutamente certo, si reputa che il relativo atto non possieda natura dispositiva (Cass. Civ. Sez. I, 5528/83 ).

Analogamente il II comma dell'art. 505 cod.civ. prescrive la conseguenza della decadenza. Il caso è quello in cui l'erede abbia scelto di procedere alla liquidazione concorsuale ai sensi dell'art.503 cod.civ.. In tale ipotesi quest'ultimo deve provvedere a pagare i creditori ereditari dopo avere inoltrato a costoro l'invito a presentare le dichiarazioni di credito. Qualora questa attività si fosse svolta in un tempo che precede la definizione della procedura di liquidazione o non fosse stata osservata quanto ai termini imposti dal giudice ai sensi dell'art.500 cod.civ. in riferimento al tempo entro il quale esaurire gli incombenti della procedura, discende a titolo di sanzione la riferita decadenza.

Al III comma della norma in esame viene tuttavia prevista un'eccezione: la decadenza non ha luogo quando i pagamenti compiuti dall'erede siano stati eseguiti a favore di creditori privilegiati o ipotecari, vale a dire titolari di una causa legittima di prelazione idonea ad anteporne le ragioni di credito nei confronti di tutti gli altri che, chirografari, non possono certo dolersi della preferenza accordata ai primi.

La legittimazione passiva a far valere la decadenza dal beneficio d'inventario in cui sia incorso l'erede può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (ultimo comma art.505 cod.civ.). Questa regola è stata reputata applicabile anche alle altre ipotesi di decadenza, come ad esempio quella di cui all'art.494 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Unite, 6478/84 ) ovvero alla decadenza "impropria" (in quanto antecedente rispetto al conseguimento del beneficio) di cui al II comma dell'art.487 cod.civ. che integra un'ipotesi di accettazione pura e semplice c.d. presunta (Cass. Civ. Sez. II, 329/77 ) nota2.

Note

nota1

La decadenza dell'erede dal beneficio di inventario determina in primo luogo la compenetrazione tra il di lui patrimonio personale e quello ereditario, con la conseguente insorgenza della responsabilità illimitata per i debiti e pesi dell'eredità. Secondariamente essa comporta effetti pregiudizievoli anche per i creditori ereditari e per i legatari: costoro infatti perderanno il diritto di prelazione rispetto ai creditori personali dell'erede (sui beni dell'asse ereditario), salvo il caso in cui essi abbiano chiesto la separazione dei beni ex art.490 n.3 cod.civ. (cfr. Prestipino, Delle successioni in generale (Artt. 456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.347).
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nota2

Secondo la dottrina maggioritaria (Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.490; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.198; Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.391) la norma in tema di legittimazione a far valere la decadenza verrebbe a porre un principio di applicazione generale per tutti i casi di decadenza dal beneficio.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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