Codice Civile art. 462


CAPO II Della capacità di succedere (CAPACITA' DELLE PERSONE FISICHE)

1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell' apertura della successione.
2. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell' apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

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