Decadenza dal beneficio d'inventario



Dal beneficio dell'inventario l'erede può decadere. Con il termine decadenza non si evoca la perdita del diritto a cagione dell'inattività protratta per un certo tempo, ma una specifica sanzione che la legge pone a carico dell'erede ed a tutela dei creditori ereditari e dei legatari, in relazione ad una serie di comportamenti dell'erede che ha in precedenza accettato con beneficio di inventario nota1. Più in particolare, il beneficio può essere perduto prima o dopo averlo acquisito. Nella prima ipotesi, a rigore, non tanto si tratterebbe di vera perdita del vantaggio della limitazione della responsabilità, quanto di modalità di accettazione pura e semplice c.d. "presunta". Non verrebbe in considerazione una vera e propria perdita del beneficio perchè esso non sarebbe mai stato acquisito dall'erede nota2 . Si ponga mente alle fattispecie di cui agli artt. 485 II e III comma cod.civ., nonchè 487 II comma cod.civ., nelle quali il mancato compimento delle formalità nelle medesime previste entro i prescritti termini tassativi preclude il conseguimento della limitata responsabilità, determinando l'assunzione de jure della qualità di erede puro e semplice nota3.

Più interessante, ai fini dell'indagine che qui interessa, è la disamina delle ipotesi di perdita del beneficio successive all'acquisizione del medesimo. Vengono in esame al riguardo la decadenza che ha luogo in conseguenza del compimento di atti dispositivi sui beni ereditari (art. 493 cod.civ.), quella che si verifica in relazione alle omissioni o infedeltà nell'inventario (art.494 cod.civ.), infine la decadenza per inosservanza delle formalità procedurali nella fase della liquidazione (art.505 cod.civ.). In senso improprio si potrebbe parlare di "decadenza" dal beneficio nell'ipotesi in cui l'erede, che pure abbia accettato con beneficio di inventario, non abbia eccepito tale condizione nel corso del giudizio di cognizione relativamente al credito ventato nei confronti del defunto. Non sarebbe infatti possibile eccepire l'accettazione beneficiata successivamente, nel corso del giudizio di esecuzione, ai fini di sottrarsi alla cogenza delle fasi ad esso relative (Cass. Civ., Sez. III, 9158/2013).

Note

nota1

Ferri, Successioni in generale (Artt. 512-535) , in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.311.
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nota2

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.510.
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nota3

L'onere della prova dell'omissione del compimento dell'inventario ovvero dell'accettazione beneficiata entro i termini di legge incomberà sul creditore che intende far valere la riferita causa di decadenza:cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3842/95 ; Cass. Civ. Sez. III, 11084/93 .
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

Prassi collegate

  • Quesito n. 192-2016/I. Successione dell'accomandante e accettazione con beneficio d’inventario
  • Quesito n. 143-2015/I, Accettazione beneficiata e quote di società di persone

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