Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori del rinunziante



Prescrive l'art. 524 cod.civ. che se il chiamato rinunzia, anche senza frode, ad un'eredità con ciò danneggiando i propri creditori, questi ultimi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il presupposto per l'attivazione del rimedio in parola parrebbe solo un vero e proprio atto di rinunzia del chiamato, al quale non potrebbe essere equiparata la perdita del diritto di accettare in esito al decorso del termine prescrizionale di cui all'art.480 cod.civ. ovvero dell'eventuale termine decadenziale di cui agli artt.481 e 487 cod.civ.. L'idea secondo la quale non sarebbe ammissibile, a fronte del contegno inerte del chiamato, l'esperimento da parte dei creditori di costui dell'azione surrogatoria (art.2900 cod.civ.) è stata tuttavia rimessa in gioco dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 33479/2021) che ha reputato esperibile il rimedio anche nell'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato con l' actio interrogatoria. L'oggetto della peculiare impugnativa che stiamo esaminando non è dunque soltanto la rinunzia all'eredità, sia quando essa possa ancora essere considerata revocabile (art.525 cod.civ.), sia quando debba invece reputarsi definitiva.
Ulteriore requisito è quello attinente al carattere pregiudizievole della rinunzia: occorre che, in conseguenza di essa, sussista un fondato timore che i beni del chiamato abbiano una consistenza patrimoniale tale da non permettere il soddisfacimento dei di lui creditori (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 5994/2020).

Occorre chiarire il significato delle espressioni adoperate dalla norma. Essa fa menzione di una "autorizzazione" in forza della quale i creditori sarebbero abilitati ad "accettare" l'eredità in nome e per conto del rinunziante. Sembrerebbe che l'autorità giudiziaria dovesse essere investita di un ricorso in relazione al quale emettere un provvedimento di tipo autorizzatorio nell'ambito di un'attività riconducibile alla sfera della giurisdizione volontaria. In effetti non v'è alcun dubbio che il Giudice, al quale i creditori si siano rivolti con una vera e propria domanda giudiziale, provveda con sentenza, decidendo nel corso di un giudizio contenzioso nota1. Quanto alla natura giuridica dell'azione, l'evocazione normativa del fatto che l'accettazione interverrebbe "in nome e luogo del rinunziante" suggerirebbe la riconducibilità della stessa all'azione surrogatoria ex art.2900 cod.civ. (ovvero alla revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ. , sotto il profilo della caducazione dell'attività dispositiva del rinunziante). In effetti il rimedio possiede caratteristiche del tutto peculiari che non lo rendono assimilabile nè alla surrogatoria nè alla revocatoria. Sotto il primo profilo non viene in esame una reazione rispetto ad una condotta inerte del debitore, bensì, inversamente, ad una attività positiva di costui, vale a dire all'atto abdicativo di rinunzia. Non si tratta neppure di far venir meno (come accade nell'azione revocatoria) un atto pregiudizievole per il creditore sulla scorta della condotta fraudolenta del debitore, poichè l'art.524 cod.civ. apri espressamente esclude, ai fini dell'esperibilità dell'azione, la frode, concepita come intento del debitore di arrecare un danno al creditore. In definitiva l'impugnazione in considerazione rappresenta uno strumento di tutela sui generis nota2, semplicemente strumentale a consentire il soddisfacimento delle ragioni del creditore, in quanto mira a rendere inopponibile a costui la rinunzia del debitore e a permettere l'esperimento di azioni sul patrimonio ereditario, rendendo estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia impugnata (Cass. Civ. Sez. II, 3548/95 ) nota3.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni a far tempo dalla rinunzia nota4.

Note

nota1

In questo senso Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.453; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.179; Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico, dir. da de Martino, Novara-Roma, 1981, p.456.
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nota2

E' questa l'opinione prevalente (Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., dir. da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p.115; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1971, p.237) il quale ravvisa in essa "un'azione autonoma, che non è nè surrogatoria nè revocatoria, pur presentando analogie con queste azioni" (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.222).
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nota3

L'accoglimento della azione consente ai creditori di aggredire i beni devoluti al rinunziante per soddisfarsi fino alla concorrenza dei propri crediti, mentre i beni residui rimarranno nel pieno potere di colui che è subentrato in luogo del rinunziante. A questo proposito si ritiene (Ferri, cit., p.112; Azzariti-Martinez, cit., p.166) che colui che si trovi in possesso di questi beni (in quanto divenuto erede) possa sottrarsi all'azione esecutiva sia estinguendo il credito, sia offrendo il valore dei beni.
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nota4

Potrà pertanto accadere che, ogniqualvolta la rinunzia fosse stata espressa poco tempo prima dello scadere dei dieci anni dall'apertura della successione, l'azione sia proponibile anche dopo che sia già prescritto per i chiamati il diritto di accettare. Ciò costituirebbe una conferma del carattere strumentale di siffatta azione, che non mira a far acquisire in capo ad alcuno la qualifica di erede (Prestipino, cit., p.460).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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