La delazione ereditaria



Con la locuzione "delazione" si allude alla possibilità per un soggetto di acquisire, subentrandovi in tutto o in parte, specifiche situazioni soggettive già facenti capo all'ereditando nota1. Occorre in tal senso chiarire che la delazione è tale sia in relazione al fenomeno successorio a titolo universale, sia con riferimento alla successione a titolo particolare (legato). Nel primo caso sarà immediatamente praticabile per il chiamato un atto di accettazione, nel secondo, da subito, si produrrà l'effetto acquisitivo del lascito a titolo di legato (art. 649 cod.civ. apri) nota2. Ancora il titolo della delazione può essere rinvenuto soltanto nella legge o nella volontà del testatore, essendo esclusa ogni origine convenzionale (art. 458 cod.civ. , il quale pure fa salva l'ipotesi del patto di famiglia di cui all'art. 768 bis cod.civ.).

Normativamente la nozione di delazione emerge dal modo di disporre dell'art. 457 cod.civ. , per l'appunto intitolato "Delazione dell'eredità", che al I comma stabilisce: "l'eredità si devolve per legge o per testamento". Ciò premesso, è il caso di osservare che l'art. 460 cod.civ. riserva al "chiamato" all'eredità alcuni notevoli poteri che prescindono e precedono l'eventuale accettazione, quali l'esercizio delle azioni possessorie nonchè la possibilità di compiere atti conservativi e di amministrazione dei beni ereditari. Quale relazione si pone tra la qualifica di delato e quella di chiamato? Il nodo, come ha avuto modo di osservare la dottrina, è assai rilevante ed è stato risolto sovrapponendo l'una all'altra nozione. In sintesi "delato" e "chiamato" sarebbero termini equivalenti nota3 . Questa opinione non pare invero soddisfacente. Cercando di rimanere fedeli alla terminologia del codice civile, sembra che la delazione venga ad identificare l'aspetto oggettivo dell'offerta della liberalità mortis causa ad un soggetto designato. Talvolta a questa offerta è subito possibile rispondere affermativamente per colui che viene designato come "chiamato", altre volte questo esito non è praticabile. Soltanto in relazione al chiamato occorre che la delazione sia anche attuale, immediatamente operativa. La delazione può, al contrario, anche essere condizionata o relativa ad una chiamata successiva (si pensi all'istituito in subordine, al soggetto istituito sotto condizione sospensiva, al sostituito nella sostituzione ordinaria, al nascituro), mentre il chiamato titolare dei poteri di cui all'art. 460 cod.civ. (ed ancor più nell'ipotesi in cui egli sia anche nella disponibilità dei beni ereditari: cfr. gli artt. 486 e 487 cod.civ.) deve essere titolare di una delazione immediata (situazione che non ricorre, come detto, per i chiamati in subordine). In definitiva la legge non parla di "delato", ma di "chiamato", intendendo alludere a colui che è titolare di una delazione immediata, alla quale corrisponde la possibilità di acquisire subito la liberalità a causa di morte. Se si vuole utilizzare il termine "delato" in funzione sinonimica rispetto al termine "chiamato", occorre tenere in considerazione che non è comunque fuori luogo discutere di una delazione non attuale, con il che appare evidente la possibilità di incorrere in equivoci. Sarebbe forse preferibile, nel tentativo di evitare sovrapposizioni concettuali, rimanendo quanto più possibile fedeli al dato normativo, limitarsi ad appellare "chiamato" colui che può accettare l'eredità ed "istituito" (sotto condizione, in via subordinata, etc.) chi invece non vanta (ancora) questo diritto.

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Note

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La relativa nozione possiede origine romanistica: cfr. Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 68 ove si cita la menzione di un frammento del Digesto di Giustiniano secondo la quale " delata hereditas intelligitur, quam qui possit adeundo consequi".
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nota2

Masi, Dei legati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 18.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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