Fatti che costituiscono presupposto oggettivo della rappresentazione



L'art.467 cod.civ. specifica che l'efficacia devolutiva della rappresentazione ha luogo "in tutti i casi in cui (il chiamato) non può o non vuole accettare l'eredità o il legato".

1) Viene anzitutto in esame la premorienza, intesa come il venir meno della persona fisica del rappresentato rispetto a quella del rappresentante. L'evento morte del primo deve verificarsi nel tempo che precede quello dell'apertura della successione, diversamente avendo luogo il diverso fenomeno della trasmissione della delazione (art.479 cod.civ. ). Alla morte fisicamente accertabile deve essere equiparata la pronunzia dichiarativa della morte presunta (parimenti da accertare come intervenuta nel tempo che precede l'apertura della successione).

2) In un certo senso equiparabile alla situazione di cui abbiamo riferito al punto che precede è anche il caso, di assenza, in cui si ignori l'esistenza in vita di un soggetto: l'art.70 cod.civ. infatti, nel disporre la devoluzione dell'asse a coloro ai quali l'eredità sarebbe spettata in assenza del chiamato, fa espressamente salva l'operatività della rappresentazione in favore dei discendenti di costui nota1.

3) Anche l'indegnità del chiamato (art.463 cod.civ. ) fa scattare l'attribuzione dei lasciti per rappresentazione. Essa infatti configura una causa di esclusione dalla successione (sia pure non automaticamente, bensì all'esito del relativo giudizio) che non coinvolge il rappresentante, ponendosi come personale rispetto al soggetto che abbia tenuto una determinata condotta nei confronti dell'ereditando nota2.

4) E' inoltre possibile che la rappresentazione consegua alla perdita del diritto di accettare l'eredità. Generalmente ci si riferisce alla prescrizione del diritto di accettare che sia intervenuta a carico del chiamato in esito al decorso del termine decennale di cui all'art.480 cod.civ. nota3 Tuttavia, occorre rilevare che detto termine decorre anche per i chiamati ulteriori, con l'eccezione di cui al III comma della norma citata, ai sensi del quale, quando sia intervenuta accettazione dei primi chiamati e l'acquisto di costoro sia successivamente venuto meno, il termine prescrizionale non corre per i chiamati in subordine. In tal caso, se è vero che il primo chiamato aveva accettato, il di lui acquisto non è venuto meno per prescrizione, ma per altra causa (es.: indegnità). L'effetto della perdita del diritto di accettare, invece, segue al decorso del termine decadenziale. Così, avrà luogo la rappresentazione qualora scada il termine assegnato al chiamato dal giudice ai sensi dell'art.481 cod.civ. apri, ovvero una volta trascorso il tempo che l'art.487 cod.civ. assegna al chiamato che non si trova nel possesso dei beni ereditari e che abbia omesso l'accettazione.

5) Non vuole accettare l'eredità o conseguire il legato colui che vi abbia fatto rinunzia, intesa come atto qualificato da causa meramente abdicativa. Il previgente codice civile del 1865 non contemplava il caso, che è stato introdotto in quello vigente. Sono state invocate al riguardo sia ragioni di ordine equitativo (onde cioè evitare disparità di trattamento), sia motivi di carattere tecnico nota4.

6) Cosa riferire infine a proposito della diseredazione? Secondo un'opinione essa potrebbe a buon diritto essere annoverata tra le ipotesi in cui il chiamato non può accettare l'eredità nota5. E' tuttavia il caso di osservare come la prevalente tesi, secondo la quale una clausola di diseredazione in positivo sarebbe nulla (travolgendo per l'effetto l'intero testamento), si oppone a tale esito costruttivo. Sarebbe certamente possibile, invece, per il testatore diseredare implicitamente un successibile, attribuendo (salva, si intende, la possibilità per quest'ultimo di agire con l'azione di riduzione nel caso di lesione dei diritti di legittima) i beni dell'asse ad altri soggetti. Non vi sarebbe tuttavia in questo caso alcuna possibilità di ricavare un qualche margine di operatività per la rappresentazione.

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Note

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L'ipotesi può dar vita ad eventi sui generis. Cosa riferire dell'eventualità in cui, nel tempo che segue alla devoluzione jure rapresentationis dell'eredità, si scopra che il rappresentato di cui si ignorava l'esistenza in vita al tempo dell'apertura della successione fosse morto successivamente a tale momento, lasciando un testamento in base al quale i beni appartenentigli vadano devoluti secondo criteri differenti?
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nota2

Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.180.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 2002, p.143, il quale ipotizza l'eventualità straordinaria in cui, sussistendo una causa di sospensione della prescrizione, in considerazione della condizione (art. 2942 cod.civ.) del titolare del diritto di accettare riguardante unicamente la persona del rappresentante, quest'ultimo possa (al contrario di quanto potrebbe il rappresentato) efficacemente accettare l'eredità anche in esito al decorso del termine decennale.
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nota4

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.160.
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nota5

Burdese, op.cit., p.180. Ritengono egualmente configurabile la rappresentazione anche Ferri, Se debba riconoscersi efficacia ad una volontà testamentaria di diseredazione , in Foro pad., 1955, c.47 e Cicu, Diseredazione e rappresentazione, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1956, p.385, a giudizio dei quali, una volta ritenuta ammissibile la diseredazione, non dovrebbe negarsi il diritto di rappresentazione per i discendenti, altrimenti creandosi una ingiusta situazione di disparità rispetto ai discendenti dell'indegno. (cfr. al riguardo Cass. Civ. Sez. II, 3158/55

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; Cass. Civ. Sez. II, 6339/82 ). Secondo una diversa interpretazione la diseredazione eliminerebbe invece la chiamata dell'intera stirpe, con la conseguenza che sarebbe preclusa l'operatività della rappresentazione (Trabucchi, Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione, in Giur.it, 1955, vol. I, t. 2, p.750).
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Bibliografia

  • BURDESE, Le successioni.Parte generale, Torino, Tratt. dir.civ. diretto da Vassalli, 1977
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CICU, Diseredazione rappresentazione, Riv.trim.dir.proc.civ., 1956
  • FERRI , Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1989
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • TRABUCCHI, Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione, Giur. it., I, 1955

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