Certificato successorio europeo



Con la legge 161/2014 lo Stato italiano ha dato concreta attuazione all'interno del proprio ordinamento al regolamento UE n. 650/2012 il quale prevedeva la creazione di un certificato successorio europeo.
Di cosa si tratta? Con tale strumento si intende colmare una vera e propria lacuna del nostro sistema rispetto alle prescrizioni vigenti in numerosi altri sistemi giuridici stranieri. La questione di fondo è quella di dare la possibilità a tutti gli interessati di prendere conoscenza della qualità di erede di un soggetto. L'utilità di esso, come appare evidente, è assolutamente rilevante in una vasta gamma di eventualità. L'esigenza di reclamare un diritto già facente capo al de cuius, di riscuotere una somma depositata presso un istituto di credito, la possibilità di agire a protezione di diritti riconducibili all'eredità ne sono soltanto un esemplificazione banale.
Giova rilevare come la qualifica di erede dipende dall'accettazione dell'eredità. Se tuttavia è semplice ricavare tale qualità quando sia intervenuta un'accettazione espressa (art. 475 cod.civ.), assai meno agevole risulta desumere la qualità ereditaria nell'ipotesi in cui essa discenda da un'accettazione tacita (artt. 476, 477, 478 cod.civ.) quando non addirittura presunta (artt. 485, 487 cod.civ.). Poichè le ultime due eventualità sono quelle di gran lunga prevalenti nella vita pratica di tutti i giorni, appare evidente la difficoltà di attestare la qualifica di erede
Prima dell'entrata in vigore della legge sopra citata, nel nostro ordinamento non esisteva un’attestazione resa in maniera oggettiva da un’Autorità a ciò preposta ed intesa a dar atto della qualità ereditaria. Il ricorso all’atto di notorietà (o ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dallo stesso interessato) quando non addirittura semplicemente alle risultanze della denunzia di successione costituiva, con tutta evidenza, una soluzione zoppa ed insoddisfacente.

Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, colma tale lacuna. Esso è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui al paragrafo 1 dell'art. 63 del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 739 c.p.c..

Ai sensi del III comma dell'art. 32 della legge 161/2014, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

Prassi collegate

  • Quesito n. 155-2015/A, Hong Kong – successioni – legge applicabile
  • Il certificato successorio europeo (CSE). Prime proposte operative

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