Codice Civile art. 460


POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE

1. Il chiamato all' eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
2. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall' autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
3. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell' eredità a norma dell' articolo 528.

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