Codice Civile art. 467


NOZIONE

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
(Comma così modificato dall’art. 67, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo)
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
(Articolo così sostituito dall'art. 171, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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