Codice Civile art. 473


EREDITA' DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE O AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI NON RICONOSCIUTI

L' accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d' inventario. Il presente articolo non si applica alle società
(articolo così sostituito dall'art. 2 della Legge 192/2000 "Modifica dell'articolo 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile").

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