Vincolo di destinazione - figlio minore


N. 31.531 di repertorio. N. 8.069 di raccolta.
Atto di destinazione
(art. 2645-ter, c.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
Il dieci luglio duemiladodici, in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.
Avanti a me Dott. Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, e alla presenza delle testimoni Angela Grasso, nata a Vinci il 2 gennaio 1971 e residente in Montespertoli, Via Alcide de Gasperi n. 85/1 e Mery Stabile, nata a Empoli il 12 maggio 1975 e ivi residente in Via Oreste Montanelli n. 7/F,
E' personalmente comparso:
- Boccardo Carlo, nato a Ovada l'8 luglio 1957 e residente in San Giuliano Terme, Via dei Condotti Asciano n. 1/B (codice fiscale BCC CRL 57L08 G197Z), coniugato in regime di separazione dei beni, precisandosi tuttavia che con sentenza n. 768/2012, depositata in Cancelleria il 7 luglio 2012, da annotare a margine dell'atto di matrimonio, il Tribunale di Pisa ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio del medesimo comparente (di seguito "Disponente" e "Gestore").
Dell’identità personale del comparente io Notaio sono certo.
Prima di procedere alla stipula del presente atto Boccardo Carlo
premette che:
a) egli è titolare della quota della metà indivisa della piena proprietà del bene immobile descritto nella parte B del presente atto;
b) egli è padre di Boccardo Edoardo, nato a Pisa il 30 dicembre 1996 e ivi residente in Via Costa n. 19;
c) è suo intendimento destinare mediante il presente atto la quota della metà indivisa della piena proprietà del bene immobile di cui alla parte B del presente atto, ai sensi dell’art. 2645-ter, c.c., senza trasferirne la proprietà, per far fronte ai bisogni primari del proprio figlio Edoardo;
d) la suddetta quota di comproprietà resterà di esclusiva proprietà e titolarità del Disponente, con il vincolo per questi di gestirla secondo le disposizioni di questo atto;
e) il Disponente potrà, successivamente alla stipula del presente atto, destinare ulteriori beni o diritti dei quali egli sia titolare, per le medesime finalità di cui al successivo art. 1;
f) l'interesse che ispira il presente atto di destinazione è costituzionalmente tutelato dagli artt. 2, 29, 30 e 32 Cost.
Tanto premesso quale parte integrante e sostanziale Boccardo Carlo
DICHIARA QUANTO SEGUE
- A -
Atto di destinazione
Parte I
Disposizioni generali
1.Destinazione, momento iniziale della sua efficacia; sua irrevocabilità.
Boccardo Carlo dichiara di destinare la quota della metà indivisa della piena proprietà del bene immobile descritto nella parte B del presente atto (di seguito “Fondo”), ai sensi dell’art. 2645-ter, c.c. assicurando al Beneficiario - attraverso il godimento di esso e dei relativi frutti - il mantenimento del suo attuale tenore di vita e la soddisfazione di bisogni legati a ragioni di salute, di studio, di lavoro o familiari, come meglio specificato nella Parte III, senza che le vicende personali del Disponente possano influire sulla sorte dei beni stessi.
La destinazione ha effetto a partire da oggi ed è irrevocabile.
2.Individuazione del Disponente.
Disponente è Boccardo Carlo.
3.Successivi apporti al Fondo.
Il Disponente potrà, successivamente al presente atto, destinare al Fondo ulteriori beni o diritti dei quali egli sia titolare, nei limiti consentiti dalla legge.
4.Individuazione del Beneficiario.
Per l'individuazione del Beneficiario si rinvia alla Parte III.
5.Individuazione del Fondo.
Il Fondo è costituito da:
I)la quota della metà indivisa della piena proprietà del bene immobile descritto nella parte B del presente atto;
II)ogni bene o diritto che, successivamente al presente atto, il Disponente dichiari di destinare alle finalità di cui all'art. 1;
III)ogni somma che il Gestore riceva in forza di tali diritti;
IV)i frutti prodotti;
V)ogni bene e diritto acquistato per mezzo del Fondo o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di beni del Fondo.
Il Fondo è in proprietà e titolarità del Gestore, affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo atto.
Il Fondo è separato dal patrimonio proprio del Gestore e non è in alcun caso aggredibile né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente, salvo quanto previsto dall'art. 2645-ter, c.c.
6.Individuazione del Gestore.
L’ufficio di Gestore del Fondo è inizialmente ricoperto da Boccardo Carlo.
I diritti e gli obblighi del Gestore e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte II di questo atto.
7.Durata della destinazione.
Il presente atto esaurisce i propri effetti al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
a)morte del Beneficiario;
b)mancanza del Fondo ovvero insufficienza dello stesso per la realizzazione delle finalità della destinazione;
c)realizzazione integrale ovvero impossibilità totale di realizzare la destinazione;
d)prodursi di ogni altra causa di cessazione di diritto o prevista dalla legge.
Il Disponente (o i suoi eredi in caso di decesso del medesimo) e il Beneficiario hanno inoltre facoltà di porre termine consensualmente alla destinazione.
8.Nozione dei termini "capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”).
In questo atto i termini “capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”) si riferiscono, rispettivamente, all'idoneità o meno di un soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione o del potere ai quali i suddetti termini si riferiscono.
La suddetta inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo atto, deve essere attestata per iscritto da tre medici (uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria) nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto della cui inidoneità si teme.
Il rifiuto di tale soggetto di sottoporsi al controllo medico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla convocazione da parte del suddetto collegio medico, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comporterà l’automatica cessazione di questi dall'ufficio ricoperto.
9.Legge regolatrice.
Il presente atto è regolato, per quanto in esso non previsto, dalla legge italiana sostanziale e processuale, comprese le leggi speciali vigenti in Italia in materia di separazione patrimoniale.
Parte II
Il Gestore
10. Poteri del Gestore
Chi ha la gestione e l'amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri e facoltà necessari e opportuni per l'attuazione della destinazione e soggiace agli obblighi e responsabilità che derivano dall'assunzione dell'ufficio attuativo.
Nel caso in cui i poteri di gestione e amministrazione spettino a più persone tali poteri possono essere esercitati disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e devono essere esercitati congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione e comunque per gli atti di disposizione e per l'esercizio delle relative azioni in giudizio.
Nell'esercizio di tali poteri il Gestore potrà compiere qualsiasi atto di disposizione di beni del Fondo, con obbligo di destinare il ricavato alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.
Ai fini di cui sopra si intendono per atti di disposizione tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a mero titolo esemplificativo, la vendita, anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, compresa quella con patto di riscatto o con riserva di proprietà, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la novazione, la transazione, la cessione dei beni, la costituzione di diritti reali anche di garanzia, gli atti di vincolo compatibili con la destinazione funzionale, la rendita, i contratti costitutivi di diritti personali di godimento, la cui durata non potrà tuttavia eccedere quella del vincolo e ogni altro negozio, tipico o atipico, che implichi o comporti l'alienazione o la perdita dei beni destinati.
Per la migliore realizzazione della destinazione il Gestore potrà concedere in ipoteca la quota del bene immobile descritto nella parte B del presente atto, al fine di garantire un finanziamento da destinarsi all'estinzione della posizione debitoria nei confronti di Unicredit S.p.A., la quale ha trascritto il pignoramento di seguito indicato.
11. Rapporti con i terzi contraenti e aventi causa per atto negoziale.
La persona o le persone che in virtù del presente atto hanno la gestione e l'amministrazione dei beni destinati devono essere considerate come mandatari con pieni poteri di amministrazione e disposizione riguardo ai beni destinati e potranno comparire in tale qualità dinanzi a qualsiasi altra persona, ente o autorità e davanti a pubblici ufficiali (ivi compresi i notai richiesti di redigere o autenticare i relativi atti), senza che mai, con riferimento agli atti di gestione, amministrazione e disposizione dei beni destinati per atto negoziale, possa essere eccepito da alcuno indeterminatezza, imprecisione, insufficienza, difetto o mancanza di poteri e senza che il terzo contraente o avente causa che sia in buona fede e che abbia legittimamente e ragionevolmente riposto il proprio affidamento sulle risultanze dei pubblici registri sia responsabile del loro operato, neppure in ordine all'impiego e/o reimpiego del ricavato.
Con riguardo agli atti di disposizione, la buona fede del terzo contraente o avente causa circa l'inerenza e la conformità al fine di destinazione si presume in tutti i casi in cui chi ha l'amministrazione dei beni ha dichiarato di agire per far fronte a una specifica esigenza dei Beneficiari cui è specificamente diretta la destinazione.
L'alienazione per far fronte alle esigenze dei Beneficiari al cui fine è specificamente diretta la destinazione comporterà la cessazione della destinazione e quindi del vincolo sui singoli beni alienati - che, pertanto, perverrano ai terzi acquirenti liberi da vincolo - e di ciò sarà data pubblicità nelle forme di legge. Il vincolo si trasferirà per surrogazione reale sul ricavato che dovrà essere gestito, amministrato e impiegato e/o reimpiegato secondo le regole del presente atto.
12. Separazione patrimoniale.
Il Gestore è obbligato a tenere i beni del Fondo separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.
In particolare:
a)tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Gestore è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Gestore del Fondo o al nome del Fondo o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza della destinazione;
b)i rapporti bancari istituiti dal Gestore e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati al Gestore nella sua qualità o al Fondo e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.
13. Deleghe del Gestore.
Il Gestore è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente ma potrà delegare a terzi:
-il compimento di attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
-le attività il cui compimento richieda il possesso di particolari abilitazioni professionali e comunque che esulino dalle sue personali cognizioni professionali.
Non sono ammesse deleghe aventi natura abdicativa o che comportino uno svuotamento di poteri e sono in ogni caso vietati i mandati e le procure irrevocabili o che consentano il compimento di atti in circostanze che possono dare luogo a conflitto d'interessi, salva specifica autorizzazione e predeterminazione del contenuto dei relativi atti.
14. Presupposti della responsabilità del Gestore e ipotesi di suo esonero da responsabilità.
Il Gestore è responsabile per i propri atti e/o omissioni quando si sia comportato, con dolo o colpa grave, in difformità dalle prescrizioni di legge, ovvero abbia violato le disposizioni di questo atto, ovvero abbia agito in conflitto di interessi.
15. Compenso del Gestore.
L'ufficio del Gestore nominato nel presente atto è gratuito.
A chi eventualmente ricopra l’ufficio di Gestore successivamente al Disponente potrà essere assegnata un'equa indennità non retributiva.
16. Spese del gestore.
Ogni costo sostenuto specificamente dal Gestore per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Fondo.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Gestore e le spese delle procedure legali nelle quali il Gestore abbia la veste di parte, salvo quelle inerenti la sua responsabilità.
In mancanza di disponibilità liquide del Fondo le spese saranno a carico del Disponente.
17.Rendiconto.
Il Gestore consegna, entro il termine del 30 giugno di ogni anno al Beneficiario una relazione sull'amministrazione e un inventario del Fondo. Il primo rendiconto dovrà essere consegnato entro il 30 giugno 2013.
18.Successione del Gestore.
Il Gestore rimane nell'ufficio fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a)morte;
b)sopravvenuta incapacità come sopra determinata ai sensi dell'art. 8;
c)revoca;
d)dimissioni.
Qualora il Gestore nominato nel presente atto sia cessato dall'ufficio per qualsiasi causa nuovo Gestore sarà il soggetto che il Disponente nominerà in un successivo atto fra vivi.
Qualora il Disponente sia divenuto incapace o sia deceduto, nuovo Gestore sarà il soggetto che verrà nominato dall'autorità giudiziaria.
Laddove il Disponente non effettui la nomina del Gestore subentrante nei 30 giorni successivi a quello in cui si è verificata la causa di cessazione dall’ufficio del Gestore uscente, a detta nomina provvederà, su istanza di chiunque vi abbia interesse, l'autorità giudiziaria.
19. Revoca del Gestore.
Il Disponente può in ogni tempo revocare, anche in assenza di una giusta causa, il Gestore per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Gestore uscente e al Beneficiario.
La revoca ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Gestore uscente.
20. Dimissioni del Gestore.
Il Gestore può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Disponente e al Beneficiario.
Le dimissioni avranno effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Disponente e del Beneficiario.
Il Gestore dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Gestore.
Parte III
Il Reddito del Fondo; il Beneficiario
21. Nozione di Reddito del Fondo.
Ai fini del presente atto, per Reddito del Fondo si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotti dai beni destinati, ivi incluso il prezzo ricavato da eventuali alienazioni compiute dal Gestore durante il periodo in cui il presente atto ha avuto esecuzione, e percepito dal Gestore.
22. Impiego del Reddito e del Fondo.
Nel corso della Destinazione, qualora il Beneficiario, a causa di difficoltà economiche, malattie ed eventi imprevisti, non sia in grado di soddisfare le proprie esigenze di sostentamento ovvero non possa pagare le cure mediche di cui necessiti ovvero non riescano a concludere proficuamente il proprio corso di studi e, comunque, a mantenere il suo attuale tenore di vita, il Gestore può impiegare in suo favore quanto ritenga del Reddito e anche del Fondo.
E' espressamente esclusa qualsiasi esigenza non fondamentale o non primaria della persona e qualsivoglia spesa voluttuaria.
23. Beni immobili.
Nel corso della durata della destinazione il Gestore può - e in caso di necessità deve -, per quanto riguarda beni immobili inclusi nel Fondo, consentire al Beneficiario di averne il possesso o il godimento alle condizioni che egli ritenga opportune.
24. Beneficiario.
Per Beneficiario si intende il soggetto cui spetta, secondo le disposizioni di questo atto, il Reddito del Fondo (come definito all’art. 21) o parte di esso e, eventualmente, il Fondo.
E' Beneficiario Boccardo Edoardo, figlio del Disponente.
Il diritto attribuito al Beneficiario non è trasmissibile per atto tra vivi nè a causa di morte.
- B -
Beni immobili destinati
- Quota della metà indivisa della piena proprietà del fabbricato per civile abitazione da terra a tetto sito in Pisa, Via Andrea Costa n. 19, costituente porzione di un più ampio edificio a schiera, formato, nel suo complesso da tre fabbricati, e precisamente quella occupante il lato destro di detto edificio rispetto a chi lo guarda dalla suddetta Via.
Detto fabbricato si articola su due piani fuori terra (piano terreno-rialzato e piano primo), oltre un piano seminterrato e ha annesso, quale sua pertinenza, un resede di forma irregolare che si sviluppa sui tre lati liberi di esso e sul quale insiste un piccolo fabbricato a un solo piano fuori terra costituito da legnaia, forno con tettoia e ripostiglio.
A detto fabbricato si accede dal civico numero 19 di Via Andrea Costa tramite il suddetto resede.
Quanto sopra descritto confina con Via Costa, Carloni, Tolaini, ed è riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 16 di mappa, particella 1758 subalterno 1 unita alla particella 657, Via Andrea Costa n. 19, piano primo sottostrada, piano terreno e piano primo, categoria A/3, classe 5, vani 8, rendita catastale euro 983,33, giusta variazione d'ufficio eseguita dall'Agenzia del Territorio di Pisa in data 10 maggio 2012, numero 76.393 di protocollo, a seguito della quale la preesistente particella 231 subalterno 1 è divenuta particella 1758 subalterno 1.
La quota della metà indivisa della piena proprietà del fabbricato sopra descritto:
- è pervenuta al Disponente per compra fattane da Cirelli Giuseppe e Teressi Paola con atto per Notar Gustavo Cammuso in data 21 aprile 1998, numero 34.467 di repertorio, registrato a Pisa il 5 maggio 1998 al numero 863 e trascritto nei Registri Immobiliari di Pisa in data 24 aprile 1998 al numero 3.646 di formalità;
- è gravata dal pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Pisa in data 20 settembre 2011 al numero 10.514 di formalità in favore dell'Unicredit S.p.A.
- C -
Clausole finali
1.Trattamento tributario del presente atto.
Agli effetti fiscali (nonchè a ogni altro effetto utile) il Disponente dichiara:
a) che la quota della metà indivisa della piena proprietà del bene immobile descritto nella parte B del presente atto ha il valore di euro 62.000 (sessantaduemila);
b) che il presente atto, non comportando trasferimento di beni, è soggetto al pagamento delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (si richiama, sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008).
2.Trattamento dati personali.
Il comparente, preso atto delle informazioni avute ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, nonché alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge.

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