Ai sensi dell'art.
72 bis del D. Lgs. 206/05, introdotto in esito alla modifica del D.Lgs. 23 maggio 2011 n.
79, il venditore di un diritto reale di godimento turnario di un'unità abitativa (multiproprietà) deve prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
La relativa menzione deve essere effettuata nel contratto a pena di nullità del medesimo (III comma art.
72 bis cit.). Ciò significa che la causa di invalidità prescinde dal concreto rilascio della fidejussione, che pure abbia avuto luogo. La nullità infatti discende direttamente dal mero difetto di menzione dell'intervenuto rilascio della garanzia.