Trust liquidatorio


N. 30.083 di repertorio. N. 7.112 di raccolta.
Atto istitutivo
"Trust Lady"
REPUBBLICA ITALIANA
Il dodici marzo duemiladieci in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.
Avanti a me Dott. Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
Sono personalmente comparsi:
- I coniugi Talluri Ivo, nato a Montespertoli il 2 giugno 1946 e Cambi Flora, nata a Castelfiorentino il 16 maggio 1946, entrambi residenti in Castelfiorentino, Via Sanminiatese n. 64 (codici fiscali rispettivamente TLL VIO 46H02 F648H e CMB FLR 46E56 C101L), in separazione dei beni, per aver scelto tale regime con mio atto in data odierna, n. 30.082 di repertorio, in corso di registrazione perché nei termini, di seguito anche "Disponente o Disponenti";
- L'Avv. Terzuoli Erica, nata a Castelfiorentino il 22 maggio 1978 e ivi residente in Via Luigi Ballerini n. 8 (codice fiscale TRZ RCE 78E62 C101X), di stato civile libero, di seguito anche "Trustee";
- L'Avv. Pagliai Francesco, nato a Empoli il 31 agosto 1961, residente in Cerreto Guidi, Via Leonardo da Vinci n. 49 (codice fiscale PGL FNC 61M31 D403S), di seguito anche "Guardiano".
Dell’identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.
Prima di procedere alla stipula del presente atto, Talluri Ivo e Cambi Flora premettono che:
a) sono titolari dei beni immobili e diritti reali immobiliari meglio descritti nella parte B del presente atto (di seguito gli "Immobili");
b) hanno rilasciato fideiussioni a garanzia del pagamento di esposizioni debitorie della società LADY SHOES S.R.L., in liquidazione, con sede in Certaldo, Via delle Regioni nn. 156/158, capitale sociale euro 500.000.= codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 01759080482; l’elenco indicativo dei creditori risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà dei comparenti;
c) è loro intendimento quello di istituire mediante il presente atto un trust, per lo scopo di cui alla lettera e), avente a oggetto gli Immobili;
d) gli Immobili saranno in esclusiva proprietà e titolarità del Trustee, con il vincolo per questi di gestirli secondo le disposizioni di questo atto;
e) scopo del Trust di cui al presente atto è consentire al Trustee la vendita degli Immobili per il pagamento delle passività nei confronti dei creditori risultanti dall'elenco come sopra allegato (di seguito "Debiti"), senza che le vicende personali del Disponente stesso possano influire su di esse;
f) i Debiti sono certi, liquidi ed esigibili;
g) al riconoscimento del Trust istituito da questo atto si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con l. 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggior favore.
Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale i Disponenti,
DICHIARANO QUANTO SEGUE
- A -
Atto istitutivo del "Trust Lady"
Parte I : Disposizioni generali
Art. 1) Istituzione e denominazione del Trust; momento iniziale della sua efficacia; sua irrevocabilità.
Il Disponente dichiara di istituire per mezzo di questo atto un trust denominato "Trust Lady".
Il Trust ha effetto dal momento della sottoscrizione del presente atto.
Il Trust è irrevocabile.
Art. 2) Individuazione del Disponente.
Il termine Disponente indica i coniugi Talluri Ivo e Cambi Flora.
Ogni potere del Disponente previsto in questo atto compete congiuntamente ai Disponenti; in caso di morte di uno dei Disponenti tali poteri competeranno all'altro; in caso di morte di entrambi i Disponenti tali poteri si estingueranno.
Art. 3) Individuazione dei Beni in Trust
Sono Beni in Trust:
I) gli Immobili di seguito descritti nella parte B del presente atto;
II) ogni bene o diritto che, successivamente al presente atto, il Disponente trasferisca al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust;
III) i frutti prodotti;
IV) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni in Trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di Beni in Trust.
I Beni in Trust sono in proprietà e titolarità del Trustee, affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo atto.
I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.
Art. 4) Individuazione del Trustee
L’ufficio di Trustee del Trust è inizialmente ricoperto dall'Avv. Erica Terzuoli, meglio generalizzata nella parte iniziale del presente atto, che accetta.
I diritti e gli obblighi del Trustee e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte II.
Art. 5) Individuazione del Guardiano.
Guardiano del Trust è l'Avv. Francesco Pagliai, meglio generalizzato nella parte iniziale del presente atto, che accetta.
Il Guardiano nominato nel presente atto elegge domicilio in Empoli, Via Giulio Masini, n. 47, presso il suo studio, e in tale luogo il Trustee dovrà inviargli qualsiasi comunicazione relativa al Trust.
I diritti e gli obblighi del Guardiano, la composizione dell’ufficio e la successione nel medesimo sono disciplinati nella Parte III.
Art. 6) Durata del Trust
Il Trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della eventuale fase di assegnazione di cui alla Parte IV, il 12 marzo 2016.
Peraltro il Trust ha termine quando il Trustee e il Guardiano congiuntamente fra loro dichiarino:
(a) che lo scopo del Trust è stato realizzato in quanto il Disponente è liberato dai Debiti,
ovvero
(b) lo scopo del Trust non è realizzabile,
ovvero
(c) lo scopo del Trust è stato realizzato in parte ma non è ulteriormente realizzabile.
Art. 7) Nozione dei termini "capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”)
In questo atto i termini “capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”) si riferiscono, rispettivamente, all'idoneità o meno di un soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione o del potere ai quali i suddetti termini si riferiscono.
La suddetta inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo atto, deve essere attestata per iscritto da tre medici (uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria) nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze su richiesta di qualsiasi interessato.
Il rifiuto del soggetto, della cui inidoneità si teme, di sottoporsi al controllo medico entro il termine di trenta giorni dalla convocazione da parte del suddetto collegio medico, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comporta l’automatica cessazione di questi dall'ufficio ricoperto.
Art. 8) Forma degli atti
Gli atti di cui agli artt. 6 (dichiarazione del Trustee e del Guardiano che attestino la cessazione anticipata del Trust), da 24 a 26 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Trustee) e da 31 a 33 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Guardiano) debbono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata a pena di nullità.
Art. 9) Legge regolatrice del Trust
Il Trust è regolato dalla legge di Jersey – Isole del Canale, e cioè dalla Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni, con prevalenza delle clausole del presente atto rispetto alle norme derogabili di tale legge regolatrice.
Art. 10) Legge regolatrice dell'amministrazione
Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana.
Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui.
Art. 11) Riservatezza
Salvo quanto disposto da questo atto e/o dalla legge regolatrice del Trust e/o dal provvedimento di un giudice o per altra causa, e salvo che ciò sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, o all'ottenimento di un parere professionale, il Trustee è tenuto a non comunicare a chicchessia alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il Trust.
Peraltro, il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust al Disponente al termine del Trust.
Art. 12) Libro degli eventi; effetti verso i terzi
Il Trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli eventi del trust" che verrà vidimato dal notaio che riceve il presente atto subito dopo la sua stipula.
Il Trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria e comunque ogni attribuzione e/o pagamento eseguiti in attuazione dello scopo del Trust.
In ogni caso, il Trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma scritta sia prescritta in questo atto o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.
Il Libro degli eventi del trust sarà custodito dal Trustee.
Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi del trust.
Il Trustee è tenuto a esibire al Guardiano, a semplice sua richiesta, il Libro degli eventi del trust.
Parte II: Il Trustee
Art. 13) Poteri del Trustee
Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust.
Il Trustee ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.
Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
Art. 14) Pagamento di imposte
Il Trustee, impiegando a tal fine le disponibilità del Trust e comunque i Beni in Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee.
Art. 15) Conflitto di interessi
Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti, né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.
Il Trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita, né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse, né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, salvo che consti il consenso scritto del Disponente.
Art. 16) Separazione patrimoniale
Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.
In particolare:
a) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;
b) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.
Qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui Beni in Trust o li abbia confusi con i propri beni personali, il Disponente e il Guardiano avranno a disposizione i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con l. 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
Art. 17) Custodia
Il Trustee deve custodire i Beni in Trust.
Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.
Art. 18) Deleghe del Trustee
Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente (se trattasi di persona giuridica, tramite i propri amministratori o dipendenti).
Il Trustee, però, potrà delegare a terzi:
- il compimento di attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
- le attività il cui compimento richieda il possesso di particolari abilitazioni professionali e comunque che esulino dalle sue personali cognizioni professionali.
Il Trustee può nominare avvocati e avvalersi di consulenti, legali e non.
La responsabilità del Trustee per gli atti e/o le omissioni compiuti dai soggetti delegati è regolata dall’art. 20.
Art. 19) Rendiconto
Il Trustee consegna annualmente al Guardiano una relazione sull'amministrazione e un inventario dei Beni in Trust, con la opportuna documentazione giustificativa.
Il Trustee riferisce informalmente al Guardiano e al Disponente circa lo stato della gestione dei Beni in Trust e, a richiesta dei medesimi, fornisce loro l’idonea documentazione giustificativa.
Ove ne sia richiesto dal Guardiano, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato nominato dal Guardiano e compensato dal Trust.
Art. 20) Presupposti della responsabilità del Trustee e ipotesi di suo esonero da responsabilità
Il Trustee è responsabile per i propri atti e/o omissioni quando si sia comportato, con dolo o colpa grave, in difformità dalle prescrizioni di legge, ovvero abbia violato le disposizioni di questo atto, ovvero abbia agito in conflitto di interessi.
Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e/o le omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati in conformità dell’art. 18, nei seguenti casi:
- qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
- qualora si tratti di altri soggetti, solo nel caso in cui costoro abbiano agito con dolo o colpa grave.
Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato (compresi i notai) iscritto al relativo albo professionale da almeno dieci anni.
Il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti e/o omissioni quando essa dipenda da colpa lieve.
Art. 21) Luogo dell'amministrazione del Trust; sua modifica
Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato in Empoli, Via Giulio Masini n. 47.
Ogni atto, contabilità e documento inerente al Trust dovrà essere custodito nel luogo dell’amministrazione.
In caso di successione del Trustee, il Trustee subentrante deve senza indugio informare per iscritto il Guardiano del mutamento del luogo dell’amministrazione del Trust.
Art. 22) Compenso del Trustee
Il compenso del Trustee è a carico del Trust e verrà determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.
Art. 23) Spese del Trustee
Ogni costo sostenuto specificamente dal Trustee per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Trustee, convenuto in giudizio da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
Il Trustee ha diritto di rimborsarsi di ogni spesa sostenuta attingendo alle disponibilità del Trust e in nessun caso e per nessuna ragione il Trustee è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
In mancanza di disponibilità del Trust le spese sono a carico del Disponente.
Art. 24) Successione del Trustee
Il Trustee rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità ai sensi dell’art. 7, revoca o dimissioni.
Qualora il Trustee designato nel presente atto cessi dall’ufficio per un qualunque motivo, nuovo Trustee sarà il soggetto nominato dal Disponente in un successivo atto fra vivi, comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente e al Guardiano.
L'atto di nomina potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Trustee in ordine successivo.
Laddove il soggetto cui è stato attribuito il potere di nomina non provveda alla nomina del Trustee entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa di cessazione dall’ufficio del Trustee in carica, a detta nomina provvederà il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, su istanza di qualsiasi interessato.
L’accettazione dell’incarico da parte del Trustee subentrante dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Disponente e al Guardiano.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Trustee in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte del Trustee.
Art. 25) Revoca del Trustee
Il Disponente può in ogni tempo revocare il Trustee tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Trustee uscente e al Guardiano.
La revoca ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Trustee uscente.
Art. 26) Dimissioni del Trustee
Il Trustee può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Guardiano e al Disponente.
Le dimissioni avranno effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Guardiano e del Disponente.
Il Trustee dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Trustee.
Art. 27) Trasferimento automatico dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee
In caso di subentro, per qualunque ragione, di un soggetto a un altro soggetto nell’ufficio di Trustee, i Beni in Trust appartengono di diritto a quest’ultimo e il precedente titolare dell'ufficio (o, se deceduto, i suoi eredi) sono tenuti:
- a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto occorra eseguire formalità in pubblici registri, per farlo comparire in tali pubblici registri come Trustee di questo Trust;
- a consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust e il Libro degli eventi del trust, nonché qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o con i Beni in Trust;
- a fornire al nuovo Trustee ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda, ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.
In ciascuno dei casi che precedono è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.
Parte III: Il Guardiano
Art. 28) Poteri del Guardiano
Il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in questo atto, che egli eserciterà a propria assoluta e insindacabile discrezione.
Il Guardiano, inoltre:
- ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non ne venga richiesto dal Trustee, richiedendo che venga riportata sul Libro degli eventi del trust;
- ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest’ultimo, delle disposizioni contenute in questo atto o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto.
Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano, interpretando ogni disposizione dubbia di questo atto nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.
Art. 29) Compenso del Guardiano
Il compenso del Guardiano è a carico del Trust e verrà determinato sulla base della vigente tariffa professionale.
Art. 30) Spese del Guardiano
Ogni costo sostenuto specificamente dal Guardiano per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust; in nessun caso e per nessuna ragione il Guardiano è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Guardiano e le spese delle procedure legali nelle quali il Guardiano abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Guardiano, convenuto in giudizio da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
In mancanza di disponibilità del Trust le spese sono a carico del Disponente.
Art. 31) Successione nell’ufficio di Guardiano
Il Guardiano rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 7), revoca o dimissioni.
In ogni caso, il Guardiano cessa dall’ufficio al termine del Trust, come determinato all’art. 6.
In caso di cessazione dall’ufficio per morte o sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 7) del Guardiano, il Trustee è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio al Disponente.
Qualora non vi sia più il Guardiano alla nomina provvede il Disponente con successivo atto fra vivi.
L'atto di nomina potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Guardiano in ordine successivo.
L’accettazione dell’incarico da parte del Guardiano dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Trustee.
Laddove il Disponente non provveda alla nomina del Guardiano entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa di cessazione dall’ufficio del Guardiano in carica, a detta nomina provvederà il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, su richiesta di qualsiasi interessato.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Guardiano in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte del Guardiano.
Art. 32) Revoca del Guardiano
Il Disponente può in ogni tempo revocare il Guardiano per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Guardiano uscente e al Trustee.
La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Guardiano uscente; fino all'accettazione della carica da parte del nuovo Guardiano, pertanto, le clausole del presente atto prevedenti un’attività dell’ufficio di Guardiano non avranno applicazione.
Art. 33) Dimissioni del Guardiano
Il Guardiano può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Disponente e al Trustee.
Le dimissioni avranno effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Guardiano e del Disponente.
Il Guardiano dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Guardiano.
Parte III: Utilizzo dei Beni in Trust
Art. 34) Utilizzo dei Beni in Trust
Il Trustee cura che gli Immobili vengano alienati alle migliori condizioni ottenibili sul mercato (anche sulla base di un'eventuale stima che egli potrà richiedere a spese del Trust) e utilizza il relativo ricavato, assolto ogni costo relativo all’amministrazione dei Beni in Trust e ogni altro costo inerente il Trust, per pagare i Debiti del Disponente proporzionalmente ovvero con la diversa modalità che sarà eventualmente concordata dal Trustee con i creditori.
Art. 35) Immobili in Trust
Nel corso della Durata del Trust il Trustee può, per quanto riguarda gli Immobili in trust, consentire al Disponente di averne gratuitamente il godimento o comunque la disponibilità materiale.
Parte IV: La destinazione finale dei Beni in Trust
Art. 36) Destinazione finale dei Beni in Trust
Sopraggiunto il termine finale del Trust, come innanzi determinato nell'art. 6, il Trustee attribuisce senza indugio eventuali Beni in Trust al Disponente.
- B -
Elencazione degli Immobili trasferiti al Trustee
I Disponenti trasferiscono al Trustee al fine di consentirgli di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente atto gli immobili di seguito descritti, nel cui possesso immettono fin da oggi il Trustee e dichiarano e garantiscono che essi sono di loro proprietà e disponibilità, liberi da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.
E precisamente trasferiscono, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, dipendenza e diritto inerente:
-- Piena proprietà di un'abitazione ai piani terreno e primo, oltre piano seminterrato, di un più ampio fabbricato sito in Castelfiorentino, Via Sanminiatese n. 64, a cui si accede dalla suddetta via tramite resede in proprietà esclusiva, composta al piano terreno da quattro vani compresa la cucina, angolo cottura, disimpegno e bagno; e al piano primo, al quale si accede da scala interna, da due vani, disimpegno, bagno e balcone.
Sono annessi all'abitazione sopra descritta, quali pertinenze in proprietà esclusiva, tre locali di sgombero/cantina al piano seminterrato del fabbricato e, oltre al resede sopra descritto, un ampio giardino con sovrastante piscina.
Sono inoltre compresi nel trasferimento, in giusto rapporto tra la parte ed il tutto, i proporzionali diritti condominiali su tutte quelle parti del maggior fabbricato che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., sono comuni negli edifici.
Quanto sopra descritto confina con Mori-Cambi, Via Sanminiatese, Del Vivo, Caparrini, Bologna, salvo se altri o migliori confini, ed è riportato in parte nel Catasto Fabbricati al foglio 15 di mappa, particella 121 subalterno 3, Via Sanminiatese n. 39 ma n. 64), piano terreno, piano primo e piano primo sottostrada, con unita la particella 135 subalterno 3, senza classamento, consistenza e rendita, giusta denunzia di variazione presentata presso l'Agenzia del Territorio di Firenze in data 28 gennaio 1988, n. 31.905 (in atti dal 10 marzo 2010); e in parte nel Catasto Terreni al foglio 15 di mappa, particella 135, ente urbano di are 14 (quattordici) e centiare 35 (trentacinque), senza redditi, quanto al giardino con sovrastante piscina.
L'abitazione sopra descritta è pervenuta ai Disponenti, in parte per averla costruita su suolo acquistato da Cambi Lorenzo e Mori Cesira con atto con firme autenticate dal Notaio Antonio Mosca di Castelfiorentino in data 6 giugno 1973, n. 9.029 di repertorio, registrato a Empoli il 15 giugno 1973 al n. 10.473; e in parte per compra fattane da Cambi Lorenzo-Mori Cesira e Sardelli Gian Franco-Cambi Loredana con atto per Notar Carlo Alberto Castagna di Firenze in data 21 dicembre 1985, n. 15.121 di repertorio, registrato a Firenze l'8 gennaio 1986 al n. 635 e trascritto nei Registri Immobiliare di Volterra in data 14 gennaio 1986 al n. 364 di formalità.
L'ampio giardino sopra descritto (su cui è stata costruita la piscina in base al titolo abilitativo di seguito indicato) è pervenuto ai Disponenti per compra fattane, tra maggior consistenza, da Assunti Tito e Sordi Silva con atto per Notar Corrado Arangio di Castelfiorentino in data 23 giugno 1998, n. 16.912 di repertorio, registrato a Empoli il 10 luglio 1998 al n. 1.532 e trascritto nei Registri Immobiliari di Volterra in data 13 luglio 1998 al n. 2.888 di formalità.
- C -
Situazione urbanistica degli Immobili trasferiti al Trustee
Certificato di destinazione urbanistica
1 – I Disponenti – consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 22 dicembre 2000, n. 445 – dichiarano, ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia, che il fabbricato oggetto del presente atto nella sua originaria consistenza è stato costruito in data anteriore all'1 settembre 1967 (e precisamente in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune di Castelfiorentino con il n. 779 del 20 luglio 1956) e che per esso non sono stati mai adottati nè risultano pendenti, provvedimenti sanzionatori.
I Disponenti dichiarano inoltre: a) che le opere di ampliamento e sopraelevazione di porzione del fabbricato originario sono state eseguite in base alla licenza edilizia n. 105/73/1 del 20 settembre 1973 e successiva variante n. 120/75/2 del 5 luglio 1975; b) che l'abitabilità è stata rilasciata in data 16 ottobre 1979 con permesso n. 19/79; c) che l'esecuzione di alcune opere esterne è avvenuta in base e in conformità alla concessione edilizia n. 50/80/1 dell'1 marzo 1980 e successiva variante n. 143/80/2 del 3 giugno 1980; c) che per l'esecuzione di alcune opere abusive - tra cui la realizzazione dei locali di sgombero al piano seminterrato - sono state rilasciate in data 19 dicembre 1989 e in data 4 novembre 1992, concessioni edilizie in sanatoria rispettivamente n. 118/88/1 (ritirata in data 20 giugno 1990 e n. 119/88/1 (ritirata in data 18 novembre 1992); d) che l'esecuzione di diverse opere esterne è stata eseguita in base e in conformità all'autorizzazione edilizia n. 84/91/1 rilasciata il 17 aprile 1991 (ritirata in pari data) e previa presentazione di attestazione di conformità mediante denunzia di inizio attività acquisita dal Comune di Castelfiorentino il 16 aprile 1999 con il n. 4.606 di protocollo (pratica n. 208/99/1); e) che l'esecuzione di ulteriori opere esterne e la realizzazione della piscina è avvenuta previa presentazione di attestazione di conformità mediante denunzia di inizio attività acquisita il 12 marzo 2003 con il n. 3.277 di protocollo (pratica n. 145/2003); f) che quanto forma oggetto del presente atto non è stato oggetto di ulteriori interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto il previo ottenimento di titoli abilitativi e che, comunque, non sono stati eseguiti lavori tali da determinare l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa urbanistico-edilizia.
2 – Ai sensi dell'art. 30 del d.p.r. 30 giugno 2001, n. 380, si allega al presente atto distinto con la lettera "B" omessane la lettura per volontà dei comparenti, il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti i terreni oggetto del presente atto, rilasciato dal Comune di Castelfiorentino in data 11 marzo 2010 e il Disponente dichiara che dalla data del rilascio ad oggi non è intervenuta alcuna modificazione nella situazione urbanistica risultante da detto certificato.
- D -
Trattamento tributario del presente atto
Agli effetti fiscali i comparenti dichiarano che:
- il presente trust non rientra nell'ambito applicativo del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non trattandosi di liberalità;
- il trasferimento degli Immobili al Trustee è soggetto all'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, trattandosi di trasferimento meramente strumentale, funzionale a consentire al Trustee l'adempimento degli obblighi su di esso gravanti, senza che in capo a quest'ultimo o a terzi emerga materia imponibile;
- tenuto conto di quanto sopra e degli obblighi gravanti sul Trustee, che ha l'incarico di alienare gli Immobili al solo fine di pagare i Debiti del Disponente, il valore complessivo degli Immobili trasferiti è pari (anche ai fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio del notaio rogante) a euro 1 (uno).
Del presente atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su ventidue pagine fin qui di sei fogli - io Notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.
Viene sottoscritto alle ore tredici e venti minuti.

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