Trust familiare autodichiarato istituito da una società fiduciaria


N. 28.626 di repertorio. N. 6.185 di raccolta.
Atto istitutivo
"TRUST LEOTEK”
Indice
Parte I
Disposizioni Generali
Art. 1) Istituzione e denominazione del Trust; momento iniziale della sua efficacia; sua irrevocabilità
Art. 2) Individuazione del Disponente
Art. 3) Successivi apporti al Trust
Art. 4) Individuazione dei Beneficiari (rinvio); nozione di Beneficiario del Reddito, di Beneficiario Finale e di Beneficiario Attuale
Art. 5) Individuazione dei Beni in Trust
Art. 6) Individuazione del Trustee
Art. 7) Individuazione del Guardiano
Art. 8) Durata del Trust
Art. 9) Nozione dei termini capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”)
Art. 10) Forma degli atti
Art. 11) Legge regolatrice del Trust
Art. 12) Legge regolatrice dell'amministrazione
Art. 13) Riservatezza
Art. 14) Libro degli eventi; effetti verso i terzi
Parte II
Il Trustee
Art. 15) Poteri del Trustee
Art. 16) Indicazioni al Trustee
Art. 17) Investimenti del Trustee
Art. 18) Pagamento di imposte
Art. 19) Conflitto di interessi
Art. 20) Separazione patrimoniale
Art. 21) Custodia
Art. 22) Partecipazioni in società
Art. 23) Deleghe del Trustee
Art. 24) Rendiconto
Art. 25) Presupposti della responsabilità del Trustee ed ipotesi di suo esonero da responsabilità
Art. 26) Luogo dell'amministrazione del Trust; sua modifica
Art. 27) Compenso del Trustee
Art. 28) Spese del Trustee
Art. 29) Successione del Trustee
Art. 30) Revoca del Trustee
Art. 31) Dimissioni del Trustee
Art. 32) Trasferimento automatico dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee
Parte III
Il Guardiano
Art. 33) Poteri del Guardiano
Art. 34) Compenso del Guardiano
Art. 35) Spese del Guardiano
Art. 36) Nomina del Guardiano; successione nell’ufficio di Guardiano
Art. 37) Revoca del Guardiano
Art. 38) Dimissioni del Guardiano
Parte IV
Il reddito del Trust; i Beneficiari del Reddito
e i Beneficiari Finali
Art. 39) Nozione di Reddito del Trust; Reddito Accantonato e Reddito Accumulato
Art. 40) Utilizzo del Reddito del Trust
Art. 41) Beneficiari del Reddito
Art. 42) Beneficiari Finali
Art. 43) Intrasferibilità della posizione giuridica di Beneficiario
Parte V
La destinazione finale dei Beni in Trust
Art. 44) Destinazione finale dei Beni in Trust
Art. 45) Aspetti fiscali della distribuzione
REPUBBLICA ITALIANA
Il quattordici aprile duemilaotto, in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.
Avanti a me Dottor Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ed alla presenza dei testimoni Di Vita Manuela, nata a Pistoia il 5 dicembre 1964 e residente in Montecatini Terme, Via Giovanni Pascoli n. 6 e Grasso Angela, nata a Vinci il 2 gennaio 1971 e residente in Montespertoli, Via Alcide de Gasperi n. 85/1
E’ personalmente comparso:
- Per la società per azioni FIDUCIARIA EUROPEA S.P.A., società di diritto italiano con sede in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 41, capitale sociale euro 120.000.= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Firenze 04206500482, il presidente del consiglio di amministrazione Avv. Alberto Antonio Collini, nato a Prato il 19 settembre 1954, come sopra domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto in forza dei poteri conferitigli dallo statuto sociale e dalla delibera del consiglio di amministrazione del 23 maggio 2007, d’ora in avanti, ove del caso, indicata come Disponente e come Trustee, precisandosi che essa, nella veste di Disponente, agisce nell'esplicazione della sua attività fiduciaria ai sensi della l. 23 novembre 1939, n. 1966 e del r.d. 22 aprile 1940, n. 531 ed a tal fine vanno intesi tutti i riferimenti alla posizione del Disponente contenuti nel presente atto.
Dell’identità personale del comparente io Notaio sono certo.
Prima di procedere alla stipula del presente atto il comparente, nella suddetta qualità
PREMETTE CHE :
a) è suo intendimento quello di istituire mediante il presente atto un Trust, per le finalità di cui alla lettera e);
b) allo scopo di dotare il suddetto Trust di una minima disponibilità liquida iniziale, egli ha intendimento di dichiararsi Trustee, sempre per le finalità di cui alla lettera e), dell’importo di euro 1.000 (mille);
c) egli ovvero soggetti terzi (questi ultimi nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 3) potranno, in seguito e con atti separati, rispettivamente dichiararsi Trustee ovvero trasferire al Trustee del presente Trust altre somme di denaro, beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;
d) la somma di cui alla lettera b) e gli ulteriori beni apportati di cui alla lettera c) sono e saranno in esclusiva proprietà e titolarità del Trustee, con il vincolo per questi di gestire ciò di cui egli si dichiara e si dichiarerà Trustee e quanto gli verrà trasferito da terzi secondo le disposizioni di questo atto;
e) le ragioni dell’istituzione del presente Trust sono le seguenti:
e’ – far partecipare il Trustee alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata SCOUTECH S.R.L., conferendo nella medesima le disponibilità liquide del Trust in misura idonea a fare acquisire al Trustee medesimo una partecipazione in detta società pari al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale;
e’’ - conservare ed incrementare il valore dei Beni in Trust, assicurando il godimento dei frutti e dei beni capitali del medesimo ai Beneficiari;
f) al riconoscimento del Trust istituito da questo atto si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con l. 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
Tanto premesso, il comparente
DICHIARA QUANTO SEGUE
Parte I
Disposizioni Generali
Art. 1) Istituzione e denominazione del Trust; momento iniziale della sua efficacia; sua irrevocabilità. - La società FIDUCIARIA EUROPEA S.P.A., come sopra rappresentata, agendo nell'esplicazione della sua attività fiduciaria ai sensi della l. 23 novembre 1939, n. 1966 e del r.d. 22 aprile 1940, n. 531, dichiara di istituire per mezzo di questo atto un Trust, denominato "TRUST LEOTEK".
Il Trust ha effetto dal momento della sottoscrizione del presente atto.
Il Trust è irrevocabile.
Art. 2) Individuazione del Disponente. - Il Disponente è la società FIDUCIARIA EUROPEA S.P.A., meglio generalizzata nella comparizione del presente atto.
Art. 3) Successivi apporti al Trust. - Il Disponente potrà, successivamente al presente atto, dichiararsi Trustee di ulteriori beni o diritti dei quali egli sia titolare.
Qualunque soggetto terzo potrà trasferire beni e diritti al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust e regolati dalle disposizioni di questo atto.
L'eventuale apporto di beni da parte di terzi non farà assumere ad essi la qualifica di Disponente e pertanto nessuno di essi potrà esercitare i poteri che nel presente atto sono stati attribuiti e/o riservati al Disponente stesso.
Art. 4) Individuazione dei Beneficiari (rinvio); nozione di Beneficiario del Reddito, di Beneficiario Finale e di Beneficiario Attuale. - Sono Beneficiari del presente Trust le persone che il Disponente stesso nominerà con atto che verrà da me Notaio autenticato nelle sottoscrizioni in data odierna, immediatamente dopo la stipula del presente atto istitutivo.
Essi si distinguono in Beneficiari del Reddito (cioè i soggetti aventi diritto, durante il periodo in cui il Trust ha avuto esecuzione, a godere di Beni in Trust e/o a riceverne le utilità economiche) ed in Beneficiari Finali (cioè i soggetti aventi diritto, alla fine del Trust come definita all’art. 8, a ricevere Beni in Trust che risultino non ancora attribuiti ai Beneficiari del Reddito in conformità agli artt. 39 e 40 durante il periodo in cui il Trust ha avuto esecuzione).
Le clausole del presente atto che utilizzano il termine “Beneficiario Attuale” devono intendersi riferite al soggetto che, se il Trust finisse nel momento in cui è prevista l’attività descritta dalla clausola stessa, ne sarebbe Beneficiario Finale.
Le clausole del presente atto che utilizzano genericamente il termine “Beneficiario” devono invece intendersi come riferite, indifferentemente, sia al Beneficiario del Reddito che al Beneficiario Finale, salvo che dal contesto risulti diversamente.
Si rinvia, altresì, a quanto esposto nella parte IV del presente atto.
Art. 5) Individuazione dei Beni in Trust. - Sono Beni in Trust :
I) la somma di cui alla lettera b) della premessa;
II) ogni bene o diritto dei quali, successivamente al presente atto, il Disponente si dichiari Trustee ovvero ogni bene o diritto che, successivamente al presente atto, un soggetto terzo trasferisca al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust, come meglio specificato nell’art. 3;
III) ogni somma che il Trustee riceva in forza di tali diritti;
IV) i frutti prodotti;
V) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni in Trust, con particolare riferimento alla partecipazione sociale di cui al punto e’ della lettera e) della premessa, o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di Beni in Trust.
I Beni in Trust sono in proprietà e titolarità del Trustee, affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo atto.
I Beni in Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.
Art. 6) Individuazione del Trustee. - L’ufficio di Trustee del Trust è inizialmente ricoperto dalla FIDUCIARIA EUROPEA S.P.A., meglio generalizzata nella parte iniziale del presente atto.
FIDUCIARIA EUROPEA S.P.A., non può essere revocata dall’incarico di Trustee.
I diritti e gli obblighi del Trustee e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte II di questo atto.
Art. 7) Individuazione del Guardiano. - Finché l’ufficio di Trustee sarà ricoperto dalla società FIDUCIARIA EUROPEA S.P.A. e la carica di presidente del consiglio di amministrazione di detta società sarà ricoperta dall’Avv. Alberto Antonio Collini, il presente Trust avrà esecuzione senza Guardiano; tuttavia i Beneficiari Attuali, all'unanimità, potranno nominare un Guardiano.
Una volta che la società FIDUCIARIA EUROPEA S.P.A. sarà cessata dall’ufficio di Trustee ovvero una volta che l’Avv. Alberto Antonio Collini avrà cessato di esserne presidente del consiglio di amministrazione, Guardiano del Trust sarà il soggetto che i Beneficiari Attuali, con decisione adottata a maggioranza da calcolarsi per capi, nomineranno con successivo atto fra vivi, comunicato senza indugio per iscritto al Trustee.
Tale atto di nomina potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Guardiano in ordine successivo.
Per tutto il tempo in cui i Beneficiari Attuali non provvedano alla nomina di un Guardiano, il presente Trust continuerà ad essere eseguito senza l’ufficio di Guardiano.
Per tutto il tempo in cui il presente Trust sarà privo di Guardiano, pertanto, le clausole del presente atto prevedenti un’attività dell’ufficio di Guardiano non avranno applicazione.
I diritti e gli obblighi del Guardiano, la composizione dell’ufficio e la successione nel medesimo sono disciplinati nella Parte III di questo atto.
Art. 8) Durata del Trust. - Il Trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui alla Parte V del presente atto, al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
a) il decorso di 20 (venti) anni dalla sottoscrizione del presente atto;
b) la mancanza di Beni in Trust.
Art. 9) Nozione dei termini "capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”). - In questo atto i termini “capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”) si riferiscono, rispettivamente, alla idoneità o meno di un soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione o del potere ai quali i suddetti termini si riferiscono.
La suddetta inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo atto, deve essere attestata per iscritto da tre medici (uno fra i quali specializzato in neurologia ed uno in psichiatria) nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze su richiesta di qualsiasi interessato.
Il rifiuto del soggetto, della cui inidoneità si teme, di sottoporsi al controllo medico entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione da parte del suddetto collegio medico, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comporta l’automatica cessazione di questi dall'ufficio ricoperto.
Art. 10) Forma degli atti. - Gli atti di cui agli artt. 15 (consenso all’alienazione ovvero alla costituzione in pegno o in usufrutto della partecipazione del 45% nella costituenda s.r.l.), 4, 41 e 42 (nomina di Beneficiari), da 29 a 31 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Trustee) e 7, 36, 37 e 38 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Guardiano) debbono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena di nullità.
Art. 11) Legge regolatrice del Trust. - Il Trust è regolato dalla legge di Jersey – Isole del Canale e cioè dalla Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni, con prevalenza delle clausole del presente atto rispetto alle norme derogabili di tale legge regolatrice.
Art. 12) Legge regolatrice dell'amministrazione. - Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana.
Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti al Beneficiario.
La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.
Art. 13) Riservatezza. - Salvo quanto disposto da questo atto e/o dalla legge regolatrice del Trust e/o dal provvedimento di un giudice o per altra causa, e salvo che ciò sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, o all'ottenimento di un parere professionale, il Trustee è tenuto a non comunicare a chicchessia alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il Trust.
Il Trustee, peraltro, consegnerà ogni documento riguardante il Trust al Beneficiario Finale al termine del Trust.
Art. 14) Libro degli eventi; effetti verso i terzi. - Il Trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli eventi del trust" che verrà vidimato dal sottoscritto Notaio subito dopo la stipula del presente atto.
Il Trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria e comunque ogni attribuzione e/o pagamento eseguiti in favore del Beneficiario.
In ogni caso, il Trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma scritta sia imposta in questo atto o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.
Il Libro degli eventi del Trust sarà custodito dal Trustee.
Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi del Trust.
Parte II
Il Trustee
Art. 15) Poteri del Trustee. - Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust.
Il Trustee ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.
Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai ed a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
Il Trustee è privo del potere di anticipazione (power of advancement) previsto dalla legge regolatrice del presente Trust.
Il Trustee non può, senza avere ottenuto il consenso del Guardiano o, in mancanza di Guardiano, il consenso dei Beneficiari all’unanimità, alienare a qualsiasi titolo la partecipazione del 45% nella costituenda società a responsabilità limitata di cui al punto e’ della lettera e) della premessa, né costituirla in pegno o in usufrutto.
Art. 16) Indicazioni al Trustee. - Nell'esercizio della propria discrezionalità, il Trustee terrà conto delle indicazioni del Guardiano come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.
Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo atto, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.
Art. 17) Investimenti del Trustee. - In quanto fra i Beni in Trust siano incluse somme di denaro, titoli o altri strumenti finanziari, il Trustee curerà che siano investiti nelle forme che egli riterrà più idonee ad assicurare loro un’adeguata redditività senza correre elevati rischi di perdita del capitale.
Le somme necessarie alla gestione ordinaria del Trust saranno accantonate in apposito libretto o conto corrente, accesi secondo le modalità di cui all’art. 20.
Art. 18) Pagamento di imposte. - Il Trustee, impiegando a tal fine le disponibilità del Trust e comunque i Beni in Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee.
Art. 19) Conflitto di interessi. - Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti, né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.
Il Trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita, né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse, né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, a meno che il Guardiano, posto a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente per iscritto.
Art. 20) Separazione patrimoniale. - Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.
In particolare:
a) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;
b) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.
Qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui Beni in Trust o li abbia confusi con i propri beni personali, i Beneficiari ed il Guardiano avranno a disposizione i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con l. 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
Art. 21) Custodia. - Il Trustee deve custodire i Beni in Trust.
Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.
Il Trustee può intestare Beni in Trust a fiduciari, purché ne mantenga il controllo.
Art. 22) Partecipazioni in società. - Qualora fra i Beni in Trust vi siano partecipazioni in società, il Trustee ha l'obbligo di esercitare i relativi diritti al fine di assicurarne una gestione ottimale.
Prima di esercitare i diritti sociali - e, in particolare, prima di prendere parte a una assemblea, il Trustee può consultarsi con il Guardiano circa la linea da seguire, i voti da esprimere, le deleghe da rilasciare ed ogni altra modalità relativa all’esercizio del diritto di voto.
Qualora il Guardiano non esprima validamente la propria volontà o essa non appaia al Trustee coerente con l’interesse generale del Trust, il Trustee tiene la condotta che gli appare maggiormente consona all’interesse dei Beneficiarî.
Art. 23) Deleghe del Trustee. - Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente (se trattasi di persona giuridica, tramite i propri amministratori o dipendenti).
Il Trustee, però, potrà delegare a terzi:
- il compimento di attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
- le attività il cui compimento richieda il possesso di particolari abilitazioni professionali e comunque che esulino dalle sue personali cognizioni professionali.
Il Trustee può nominare avvocati ed avvalersi di consulenti, legali e non.
La responsabilità del Trustee per gli atti e/o le omissioni compiuti dai soggetti delegati è regolata dall’art. 25 del presente atto.
Art. 24) Rendiconto. - Il Trustee consegna annualmente al Guardiano una relazione sull'amministrazione e un inventario dei Beni in Trust, con la opportuna documentazione giustificativa.
Il Trustee riferisce informalmente al Guardiano circa lo stato della gestione dei Beni in Trust e, a richiesta del medesimo, gli fornisce l’idonea documentazione giustificativa.
Ove ne sia richiesto dal Guardiano, il Trustee deve sottoporsi ad una verifica contabile ed amministrativa, condotta da un professionista abilitato nominato dal Guardiano e compensato dal Trust.
Art. 25) Presupposti della responsabilità del Trustee ed ipotesi di suo esonero da responsabilità. - Il Trustee è responsabile per i propri atti e/o omissioni quando si sia comportato, con dolo o colpa grave, in difformità dalle prescrizioni di legge, ovvero abbia violato le disposizioni di questo atto, ovvero abbia agito in conflitto di interessi.
Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e/o le omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati in conformità dell’articolo 23, nei seguenti casi:
- qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
- qualora si tratti di altri soggetti, solo nel caso in cui costoro abbiano agito con dolo o colpa grave.
Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato iscritto al relativo albo professionale da almeno dieci anni.
Art. 26) Luogo dell'amministrazione del Trust; sua modifica. - Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato presso il luogo di residenza del Trustee (nel caso in cui si tratti di persona giuridica, presso la sua sede legale).
Ogni atto, contabilità e documento inerente al Trust dovrà essere custodito dal Trustee.
In caso di successione del Trustee, il Trustee subentrante deve senza indugio informare per iscritto il Guardiano del mutamento del luogo dell’amministrazione del Trust.
Art. 27) Compenso del Trustee. - Il compenso del Trustee nominato nl presente atto è stato determinato con atto separato.
Il compenso spettante a chi eventualmente ricopra l’ufficio di Trustee successivamente potrà essere fissato nell’atto fra vivi di nomina di detto Trustee subentrante o in un atto separato.
Art. 28) Spese del Trustee. - Ogni costo sostenuto specificamente dal Trustee per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Trustee, convenuto in giudizio da un Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
Il Trustee ha diritto di rimborsarsi di ogni spesa sostenuta attingendo alle disponibilità del Trust e in nessun caso e per nessuna ragione il Trustee è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
Art. 29) Successione del Trustee. - Il Trustee rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 9), revoca o dimissioni.
Qualora il Trustee nominato nel presente atto cessi dall'ufficio per qualunque motivo, nuovo Trustee sarà il soggetto che i Beneficiari Attuali, con decisione adottata a maggioranza da calcolarsi per capi, nomineranno con successivo atto fra vivi, comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente ed al Guardiano.
Tale atto di nomina potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Trustee in ordine successivo.
Laddove i Beneficiari Attuali non provvedano alla nomina del Trustee entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi della causa di cessazione dall’ufficio del Trustee in carica, a detta nomina provvederà il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, su richiesta di qualsiasi interessato.
L’accettazione dell’incarico da parte del Trustee subentrante dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Guardiano.
In caso di cessazione dall’ufficio per morte o sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 9) del Trustee, il Guardiano è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio al Beneficiario Attuale.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Trustee in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte di un Trustee.
Art. 30) Revoca del Trustee. - Fermo quanto previsto al precedente art. 6 in tema di irrevocabilità del Trustee nominato in questo atto, i Beneficiari Attuali, con decisione adottata a maggioranza da calcolarsi per capi, possono in ogni tempo revocare il Trustee per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Trustee uscente ed al Guardiano.
La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Trustee uscente.
Art. 31) Dimissioni del Trustee. - Il Trustee può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Guardiano ed al Beneficiario Attuale.
Il Trustee dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Trustee.
Art. 32) Trasferimento automatico dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee. - In caso di subentro, per qualunque ragione, di un soggetto ad un altro soggetto nell’ufficio di Trustee, i Beni in Trust appartengono di diritto a quest’ultimo ed il precedente titolare dell'ufficio (o, se deceduto, i suoi eredi) sono tenuti :
- a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo comparire in dette risultanze pubblicitarie come Trustee di questo Trust;
- a consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust e il Libro degli eventi, nonché qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o con i Beni in Trust;
- a fornire al nuovo Trustee ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda, ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.
In ciascuno dei casi che precedono:
- le risultanze del Libro degli eventi faranno piena prova della qualità di Trustee;
- è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.
Parte III
Il Guardiano
Art. 33) Poteri del Guardiano. - Il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in questo atto, che egli eserciterà a propria assoluta ed insindacabile discrezione.
Il Guardiano, inoltre :
- ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non ne venga richiesto dal Trustee;
- deve essere consultato dal Trustee prima del compimento dei seguenti atti di amministrazione straordinaria relativi ai Beni in Trust: alienazione, costituzione di diritti reali di godimento, costituzione di garanzie reali, stipulazione di contratti che ne attribuiscano a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento per un periodo eccedente i nove anni;
- ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest’ultimo, delle disposizioni contenute in questo atto o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile ad uno specifico atto.
- ha potere di veto relativamente agli atti di cui all’ultimo paragrafo dell’art. 15.
Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano, interpretando ogni disposizione dubbia di questo atto nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.
Art. 34) Compenso del Guardiano. - L’ufficio di Guardiano è gratuito.
Art. 35) Spese del Guardiano. - Ogni costo sostenuto specificamente dal Guardiano per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust; in nessun caso e per nessuna ragione il Guardiano è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Guardiano e le spese delle procedure legali nelle quali il Guardiano abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Guardiano, convenuto in giudizio da un Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
Art. 36) Nomina del Guardiano; successione nell’ufficio di Guardiano. - Il Guardiano rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 9), revoca o dimissioni.
In ogni caso, il Guardiano cessa dall’ufficio quando i Beni in Trust sono attribuiti ai Beneficiari.
Per la nomina del Guardiano si rinvia a quando disposto dall’art. 7.
L’accettazione dell’incarico da parte del Guardiano dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Trustee ed ai Beneficiari Attuali.
In caso di cessazione dall’ufficio per morte o sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 9) del Guardiano, il Trustee è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio ai Beneficiari Attuali.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Guardiano in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte di un Guardiano.
Art. 37) Revoca del Guardiano. - I Beneficiari Attuali possono in ogni tempo, con decisione adottata a maggioranza da calcolarsi per capi, revocare il Guardiano per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Guardiano uscente ed al Trustee.
La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Guardiano uscente; fino all'accettazione della carica da parte di un nuovo Guardiano, pertanto, le clausole del presente atto prevedenti un’attività dell’ufficio di Guardiano non avranno applicazione.
Art. 38) Dimissioni del Guardiano. - Il Guardiano può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Trustee ed ai Beneficiari Attuali.
Il Guardiano dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Guardiano.
Il Guardiano non può dimettersi dall'ufficio al fine di agevolare la violazione da parte del Trustee delle obbligazioni poste a suo carico dalla legge o dal presente atto.
Parte IV
Il reddito del Trust; i Beneficiari del Reddito
e i Beneficiari Finali
Art. 39) Nozione di Reddito del Trust; Reddito Accantonato e Reddito Accumulato. - Ai fini del presente atto, per Reddito del Trust si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotti dai Beni in Trust, ivi incluso il prezzo ricavato da eventuali alienazioni compiute dal Trustee durante il periodo in cui il presente Trust ha avuto esecuzione.
Per Reddito Accantonato si intende quello percepito dal Trustee e che, secondo le disposizioni di questo atto, non deve temporaneamente essere attribuito ai Beneficiari del Reddito.
Per Reddito Accumulato si intende quello percepito dal Trustee e che, secondo le disposizioni di questo atto, non dovendo essere attribuito ai Beneficiari del Reddito assumerà la natura di "capitale" e come tale spetterà ai Beneficiari Finali.
Art. 40) Utilizzo del Reddito del Trust. - Il Reddito del Trust come definito all’art. 39, assolto ogni costo relativo all’amministrazione dei Beni in Trust ed ogni altro costo inerente il Trust, sarà così impiegato dal Trustee :
a) una quota da un minimo dell'80% (ottanta per cento) ad un massimo del 90% (novanta per cento) di esso sarà attribuita dal Trustee ai Beneficiari del Reddito, nelle misure indicate nell’atto recante la nomina dei medesimi e di cui si è detto all’art. 4;
b) la residua quota di esso sarà accumulata dal Trustee, così incrementando il capitale dei Beni in Trust.
In deroga a quanto sopra stabilito, per i primi tre anni dalla sottoscrizione del presente atto il Reddito del Trust verrà accantonato, salvo diversa disposizione da assumersi dai Beneficiari del Reddito all'unanimità, nel qual caso esso verrà impiegato secondo quanto sopra stabilito.
Art. 41) Beneficiari del Reddito. - Per l’individuazione dei Beneficiari del Reddito si rinvia all’art. 4.
Art. 42) Beneficiari Finali. - Per l’individuazione dei Beneficiari Finali si rinvia all’art. 4.
Art. 43) Intrasferibilità della posizione giuridica di Beneficiario. - La posizione giuridica di Beneficiario non è trasmissibile per atto fra vivi ma è trasmissibile a causa di morte.
Parte V
La destinazione finale dei Beni in Trust
Art. 44) Destinazione finale dei Beni in Trust. - Sopraggiunto il termine finale del Trust, come definito nell'art. 8, il Trustee attribuisce senza indugio i Beni in Trust ai Beneficiari Finali.
Art. 45) Aspetti fiscali della distribuzione. - Nel procedere all’attribuzione dei Beni in Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.
Del presente atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su ventiquattro pagine fin qui di sei fogli - io Notaio ho dato lettura, in presenza dei testimoni, al comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.
Viene sottoscritto alle ore diciotto e venticinque minuti.

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