Il trasporto di cose a favore di terzo



Nel trasporto di cose il mittente può accordarsi con il vettore affinchè quest'ultimo si impegni a trasportare le cose da un posto ad un altro facendone consegna non già al mittente stesso, bensì ad un soggetto diverso, un terzo (rispetto al contratto di trasporto). In questa eventualità, invero piuttosto frequente, gli interpreti rinvengono un'ipotesi di trasporto a favore del terzo (art. 1411 cod.civ.) (Tribunale di Bologna, 12-03-94 )nota1.

Nell'ambito della figura generale del contratto a favore di terzo costui acquista i diritti che nascono dalla stipulazione a suo beneficio immediatamente. Si reputa invece che, nella fattispecie in considerazione, il terzo destinatario delle cose da trasportare non acquisterebbe il diritto alla consegna nel momento in cui viene concluso il contratto di trasporto, bensì  nel tempo in cui le cose fossero giunte a destinazione o fosse scaduto il termine per il loro arrivo ed il terzo ne chiedesse al vettore la consegna (Cass. Civ. Sez. I, 5565/82 ; Cass. Civ. Sez. III, 5665/78 ). Nel periodo che precede la consegna o la richiesta del destinatario il titolare del diritto sarebbe il mittente, il quale potrebbe, ai sensi dell'art. 1685 cod.civ., avvalersi del cosiddetto contrordine (sospendere il trasporto, chiedere la restituzione delle cose, ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato, disporre in un modo ancora diverso)nota2 .

Il modo di disporre dell'art. 1685 cod.civ. non sembra tuttavia tale da determinare una costruzione del contrordine diversa rispetto alla revoca o alla modifica di cui al III° comma dell'art. 1411 cod.civ.. La differenza consiste eventualmente nell'impossibilità per il terzo di dichiarare di voler profittare della stipulazione, determinando l'irrevocabilità del beneficio a proprio favore nota3.

La struttura così delineata non muta neppure quando il vettore abbia a propria volta stipulato un ulteriore contratto di trasporto con altro vettore, che assume la qualità di subvettore nell'ambito di un contratto di subtrasporto (Cass. Civ. Sez. III, 4593/99 ; Cass. Civ. Sez. III, 931/95 ).

Note

nota1

Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Obbligazioni e contratti, vol.III, Torino, 1989, p.455 .
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nota2

Così anche Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.IV, Milano, 1954, p.216. Si ritiene che il mittente possa esercitare questo diritto anche dopo la consegna della cosa al vettore. Tuttavia, a tutela degli interessi del destinatario, qualora sia stato rilasciato al mittente il documento attestante il contenuto del contratto e la consegna della cosa al vettore, l'esercizio del diritto di contrordine è subordinato all'onere di esibizione di detto documento, sul quale vanno annotate, con la sottoscrizione del vettore, le variazioni disposte dal mittente (in questo senso Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.493).
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nota3

Cfr. Iannuzzi, Del trasporto, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.127. Altri Autori preferiscono configurare questo potere del mittente come recesso unilaterale: così Caturani e Sensale, Il trasporto, Napoli, 1960, p.114.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI BRECCIA BUSNELLI NATOLI, Obbligazioni e contratti, Torino, vol. II, 1989
  • CATURANI SENSALE, Il trasporto, Napoli, 1960
  • IANNUZZI, Del trasporto, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1970
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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