Revoca dell'amministratore di società a base personale



Colui che riveste la qualità di amministratore di una società semplice può essere sollevato dall'incarico in esito a revoca. Al riguardo l'art. 2259 cod. civ. distingue nettamente tra il caso in cui chi ha il potere di amministrare sia stato nominato con il contratto sociale da quello in cui la carica sia stata conferita con atto separato. Nella prima ipotesi la revoca deve rinvenire quale presupposto indispensabile la sussistenza di una giusta causa, in difetto della quale sarebbe improduttiva di effetti. Nella seconda eventualità invece l'amministratore è revocabile "secondo le regole del mandato" (II comma dell'art. 2259 cod. civ. ) nota1.

Quanto alla giusta causa che legittima la revoca, rientra nella relativa nozione ogni situazione che venga a pregiudicare la gestione sociale (Tribunale di Verona, 09/06/1994 ). Possono venire in considerazione tanto condotte contrarie ai doveri dell'amministratore, quanto accadimenti che di per sè vengano a determinare la materiale impossibilità per costui di porre in essere convenientemente l'attività di gestione. I fatti da considerare sotto il primo dei cennati profili sono vari. Si ponga mente all'irregolare tenuta della contabilità (Tribunale di Perugia, 02/08/1994 ) al compimento in via disgiuntiva di atti che avrebbero dovuto, ai sensi dei patti sociali, essere compiuti congiuntivamente (Tribunale di Ancona, 11/11/1999 ). Più in generale si può fare riferimento ad ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza e di diligenza da parte dell'amministratore, tale da incidere in modo negativo sul carattere fiduciario connesso alla carica. Quanto all'aspetto probatorio relativamente ai fatti posti a fondamento della revoca per giusta causa, è chiaro che esso gravi sui soci.

In riferimento al consenso necessario ai fini dell'operatività della revoca, secondo un'opinione occorrerebbe il consenso unanime di tutti i soci, compreso l'amministratore della cui revoca si discute nota2. Essa infatti importerebbe una modificazione del contratto sociale che non sfuggirebbe, in quanto tale, alla regola di cui all'art 2252 cod. civ. . Altri hanno tuttavia osservato come sarebbe irrealistico subordinare addirittura all'improbabile consenso del revocando l'efficacia del rimedio. Così sarebbe sufficiente o il consenso di tutti i soci, ad eccezione dell'amministratore della cui revoca si tratta (questa l'opinione prevalente in giurisprudenza: Tribunale di Catania, 19/04/1984 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 533/59 ) o addirittura della maggioranza dei soci nota3 .

Quanto invece all' impossibilità incolpevole di esplicare l'attività gestoria, si pensi alla sopravvenuta grave malattia invalidante.

La natura indisponibile dei diritti coinvolti ha condotto la giurisprudenza ad esprimersi negativamente circa la possibilità di dedurre la lite attinente alla revoca dell'amministratore per giusta causa nell'ambito di clausola compromissoria (Tribunale di Napoli, 14/03/1996 ).

Considerando l'ulteriore ipotesi di cui all'art. 2259 cod. civ. , in riferimento cioè all'amministratore nominato con atto separato, la citata norma espressamente dispone l'applicabilità delle norme dettate per il mandato. Se ne è dedotto che, ogniqualvolta in cui l'incarico fosse stato conferito anche nell'interesse dell'amministratore, la revoca, in difetto di giusta causa, non opererebbe. In tutti gli altri casi, non risultando dai patti sociali l'incarico di amministratore nota4, la revoca potrà intervenire liberamente (salva, beninteso, specifica convenzione di irrevocabilità, la cui violazione tuttavia comporterebbe semplicemente il risarcimento dei danni all'amministratore).

L'ultimo comma dell'art. 2259 cod. civ. riconosce infine al singolo socio il potere di chiedere la revoca in via giudiziale in presenza di una giusta causa. La relativa richiesta può essere introdotta, nell'ipotesi di pericolo di danno grave e irreparabile, come pure nel caso in cui la società sia composta da due soci soltanto, anche avvalendosi del procedimento di cui all'art. 700 c.p.c. . (cfr. Tribunale di Cassino, 28/10/2000 ). In tale ultima eventualità è stato deciso che la revoca delle funzioni di amministratore esercitate da uno dei soci in regime di amministrazione congiuntiva è atta a produrre uno squilibrio nel rapporto tra i soci, ponendosi in contrasto con la finalità di controllo reciproco che pattiziamente è insito in tale modulo organizzativo (Tribunale di Pisa, 08/05/1995 ). Inversamente è possibile che, sempre invia cautelare, sia domandata la reintegrazione nella funzione di amministrazione del socio che abbia subito il provvedimento di revoca (cfr. Tribunale di Bologna, 05/02/1994). Quando la revoca colpisse l'unico socio dotato di poteri di amministrazione (si pensi ad una società in accomandita semplice) essa può condurre alla constatazione della impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (n.2 art.2272 cod. civ. e, conseguentemente, allo scioglimento della società (Tribunale di Fermo, 24 agosto 2013, n. 337/13).

Note

nota1

In effetti la differenza tra le due ipotesi ha a che fare con il modulo organizzativo adottato dalla società. Quando la carica di amministratore fosse stata attribuita al socio in sede di costituzione dell'ente sociale, essa infatti dovrebbe reputarsi strettamente connessa a quest'ultima qualità. Ogniqualvolta invece i poteri di amministrazione fossero fatti risalire ad un separato atto, la qualità di amministratore dovrebbe ritenersi funzionalmente correlata ad un rapporto della specie del mandato, al quale fare riferimento quanto alle cause di cessazione. Al tema non è estranea la possibilità che ricopra la carica di amministratore un soggetto diverso dai soci.
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nota2

Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975, p. 264; Galgano, Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova, 1960, p. 261. L'impostazione si basa anche sulla natura di mandato in rem propriam dell'incarico conferito al socio amministratore, soggetto dunque alla regola di cui all'art. 1723 cod. civ. .
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nota3

cfr. Cottino, Diritto commerciale, vol. I, t. 2, Padova , 1987, p. 170; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 119; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, p. 261; Bolaffi, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone, Milano, 1947, p. 348.
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nota4

Ciò evidenzia ancora una volta il nodo costituito dalla difficoltà di verificare quale sia la consistenza dell'"atto separato". Se esso consistesse in una modificazione successiva dei patti sociali, la natura giuridica di esso non potrebbe dirsi difforme dall'originario atto costitutivo. E' dunque giocoforza ritenere che l'atto separato possieda un rango diverso, in qualche misura sottoordinato a quello proprio del contratto sociale.
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Bibliografia

  • BOLAFFI, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone., Milano, 1947
  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I- t. 2, 1987
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975
  • GALGANO, Il principio di maggioranza nelle società personali , Padova, 1960
  • GRAZIANI , Diritto delle società , Napoli, 1962

Prassi collegate

  • Quesito n. 924-2013/I, Revoca dell’amministratore di snc nominato nel contratto sociale
  • Quesito n. 104-2011/I, Revoca dell’amministratore di snc nominato nell’atto costitutivo e nomina del nuovo

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