Cass. civile, sez. II del 1996 numero 10937 (09/12/1996)


La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l' estinzione in quanto, fuori dell' ipotesi di un' espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l' eventuale efficacia novativa della transazione dipende da una situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi, pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l' originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni.

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