Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 4811 (18/05/1999)


Caratteristica della transazione novativa è quella di essere, al pari della transazione propria (non novativa) un negozio di secondo grado, ma non un negozio ausiliario, bensì un negozio principale. Pertanto, a differenza di quel che accade nella transazione propria, nella quale il contratto di transazione è complementare rispetto al fatto causativo del rapporto originario ed è quindi fonte concorrente di diritti e di obblighi - nella transazione novativa il contratto di transazione rappresenta l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti. Ne consegue, in materia di lavoro subordinato, che qualora intervenga tra datore di lavoro e lavoratore una transazione novativa la somma di denaro dovuta dal datore di lavoro ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 in esecuzione del suddetto contratto ancorché mantenga natura retributiva non può essere considerata, ai fini contributivi, come corrisposta "in dipendenza del rapporto di lavoro", essendo tale rapporto stato sparito nel momento della conclusione della transazione novativa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 4811 (18/05/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti