Cass. civile, sez. III del 2006 numero 4008 (23/02/2006)


Sussiste una transazione novativa quando risulti che la stessa sia incompatibile con le obbligazioni oggetto del precedente rapporto e cioè quando dall’atto sorga un’obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente. Al riguardo, comunque, l’accertamento dell’animus novandi costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, e incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione.

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