Codice Civile art. 1234


INEFFICACIA DELLA NOVAZIONE
1. La novazione è senza effetto, se non esisteva l' obbligazione originaria.
2. Qualora l' obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

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