Codice Civile art. 1230


CAPO IV Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento - SEZIONE I Della novazione - (NOVAZIONE OGGETTIVA)
1. L' obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all' obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
2. La volontà di estinguere l' obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

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