Ai sensi del I comma dell'art.
1892 cod.civ. le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose,
sono causa di annullamento del contratto di assicurazione quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave (quando non v'è dolo, ma soltanto colpa lieve il contratto è semplicemente risolubile: cfr. art.
1893 cod.civ.). E' l'assicuratore che deve, secondo i principi generali, dar conto sia della inesattezza delle dichiarazioni sia del dolo ovvero della colpa grave dell'assicurato
nota1. Di conseguenza non è annullabile il contratto qualora la circostanza non comunicata ovvero riferita in modo inesatto fosse ignorata dal contraente incolpevolmente
nota2.
La norma in esame viene a sostituire la disciplina generale in materia di dolo: non servono nè artifici o raggiri nè la vera e propria menzogna.
E' sufficiente la mera omissione, ogniqualvolta sia produttiva della stipulazione di un contratto a condizioni che l'assicuratore (in base alle tariffe o agli altri listini vigenti) non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni differenti (Cass. Civ. Sez. I,
348/79; Cass. Civ. Sez. I,
1779/77)
nota3.
Il II comma prevede per esercitare l'impugnazione un
termine decadenziale di tre mesi, decorrenti dal giorno in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza della reticenza o dell'inesattezza.
La
irretroattività della peculiare ipotesi di annullamento in discorso è manifestata dal modo di disporre del III comma dell'art.
1892 cod.civ.
nota4. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Inoltre, qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame,
singolare ipotesi di annullabilità parziale, se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Note
nota1
Cfr. Cian e Trabucchi, in Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p.1933.
top1nota2
Così, tra gli altri, Castellano, Le assicurazioni private, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1970, p.179 e ss..
top2nota3
Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.444, sottolineano come la vera e propria deroga al diritto comune sia individuabile "nell'influenza del dolo anche soltanto incidente sulle possibilità di chiedere l'annullamento del contratto". Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.183, a sua volta puntualizza come rispetto agli altri contratti vi sia a carico del contraente "un maggior onere di lealtà e di veridicità nelle dichiarazioni rese al futuro assicuratore".
top3nota4
Si vedano Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.559; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, cit., p.445.
top4 Bibliografia
- CASTELLANO, Le assicurazioni private, Torino, Giur.sist.civ. e comm., diretto da Bigiavi, 1970
- CIAN-TRABUCCHI, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1994
- FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
- MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972