Termine decadenziale di impugnativa delle deliberazioni assembleari annullabili di società di capitali



L'art. 2377 cod. civ. prevede al VI comma un termine di carattere decadenziale di novanta giorni, ai fini dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari annullabili ovvero della proposizione dell'azione di risarcimento del danno prevista dalla stessa norma nota1. Quando la deliberazione sia soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese il termine decorrerà dall'esecuzione della detta formalità; analogamente quando invece di essa occorra eseguire il mero deposito nota2.

La natura sostanziale dei riferiti termini (dichiarata tale sotto il vigore della legge precedente la riforma) determina l'inapplicabilità della normativa in materia di sospensione durante il periodo feriale (Cass. Civ. Sez. I, 4494/85 ).

Note

nota1

Il termine, originariamente di tre mesi nel testo previgente la riforma del diritto societario, risultava allungato a sei mesi nei casi in cui l'ordinamento riconoscesse la legittimazione attiva ad impugnare la delibera a favore della Consob, della Banca d'Italia e dell'Isvap: cfr. Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p.314.


nota2

Per l'analoga portata del previgente testo normativo, cfr. Ferri, Una leggina apparentemente senza importanza, in Riv. dir. comm., vol. I, 1973, p. 116.


Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • FERRI, Una leggina apparentemente senza importanza, Riv.dir.comm., I, 1973

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