Decreto Direttoriale 1 luglio 2016

Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del DM 17 febbraio 2016

Art. 1

Specifiche tecniche per la struttura del modello informatico di atto costitutivo e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative

1. Sono approvate le specifiche tecniche per la struttura degli atti costituivi e degli statuti delle società previste dall’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro, elencate nell’allegato A (composto dei suballegati A, B, C) al presente decreto.
2. Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML.
3. Gli atti costitutivi e gli statuti sono iscritti se conformi alle presenti specifiche tecniche e a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro.

Art. 2

Modalità di redazione degli atti costitutivi e degli statuti

1. Gli atti costitutivi e gli statuti di cui all’articolo 1, sono redatti e sottoscritti con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it (di seguito indicata come “la piattaforma”).
2. La piattaforma mette a disposizione dell’utenza tutte le evenienze contemplate dall’allegato A al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, indicando le occorrenze obbligatorie e quelle facoltative, evidenziando se del caso le opzioni esercitabili nel loro ambito.
3. La modulistica di cui all’articolo 1 è sottoscritta a norma dell'articolo 24 del C.A.D., da ciascun contraente.

Art. 3

Registrazione dell’atto

1. Nelle more dell’attuazione della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, ai fini dell’iscrizione in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, l’atto è previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma.
2. La parte contraente inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando l’apposito modello e lo sottoscrive digitalmente.
3. La piattaforma provvede a trasmettere mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle entrate, il modello sottoscritto, l’atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento.
4. L’ufficio delle entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all’indirizzo dedicato di cui al comma 3, la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.
5. Effettuata la registrazione la piattaforma startup.registroimprese.it, integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.
6. Ove ci si intenda avvalere dell’autentica di firma di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro, l’ufficio assistenza qualificata alla stipulazione dell’atto, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, assiste gli stipulanti nella registrazione dell’atto e assume il ruolo di sostituto d’imposta, a norma dell’articolo 10, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 4

Iscrizione dell’atto in sezione ordinaria

1. L’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione sono trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio, secondo quanto indicato all’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro.
2. L’ufficio del registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro e le verifiche amministrative previste dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE.
3. In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Al momento dell'iscrizione in sezione speciale, l'ufficio elimina la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.
4. In caso di irregolarità formali l'ufficio sospende, a norma dell'articolo 11, comma 11, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il procedimento di iscrizione, assegnando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della pratica di comunicazione unica, a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il Conservatore con propria determinazione motivata rifiuta l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Si applica l'articolo 2189 del codice civile.

Art. 5

Iscrizione della start-up innovativa in sezione speciale

1. L'ufficio iscrive in sezione speciale secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 25 del decreto legge 179 del 2012.
2. La mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 1, comporta il rifiuto dell’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2189 del codice civile.
3. La cancellazione della società dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 16 del decreto legge 179 del 2012, non comporta la cancellazione della stessa dalla sezione ordinaria.

Art. 6

Ufficio assistenza qualificata alla stipula dell’atto presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura

1. Qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro, l’ufficio a ciò deputato provvede al momento stesso della autenticazione a norma dell’articolo 25 del C.A.D. alla verifica dei requisiti, ivi compresi quelli relativi alla normativa antiriciclaggio, nonché quelli amministrativi previsti dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE, e, con la sottoscrizione di autenticazione, trasmette all’ufficio del registro delle imprese che provvede immediatamente alla iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale delle start-up innovative, consentendo l’immediata operatività della società stessa.

Art. 7

Verifiche a norma del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. La Camera di commercio, tramite apposito ufficio, provvede alla verifica del titolare effettivo e alle altre verifiche di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. L’obbligo di adeguata verifica in capo all’ufficio camerale di cui al comma 1, avviene, nel caso di atti sottoscritti ai sensi dell’articolo 24 del C.A.D., a norma dell’articolo 28, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. In caso di operazioni sospette, trova applicazione l’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4. Qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all’articolo 5, comma 2 del Decreto del Ministro, l’ufficio assistenza qualificata alla stipula dell’atto di cui all’articolo 6, svolge l’attività di adeguata verifica.
5. L’ufficio suddetto non provvede alla iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, che è curata ordinariamente dall’ufficio del registro delle imprese.

Art. 8

Acquisizione di efficacia

1. Al fine di consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle disposizioni del presente decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia il 20 luglio 2016.
Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

Si omettono gli allegati A, B e C

Documenti collegati

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Direttoriale 1 luglio 2016"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti