Atti costitutivi e modificativi delle start-up innovative di cui all’art. 25 e seguenti del DL 179/2012 - Dubbi operativi


Parere prot. n. 411501 del 22 dicembre 2016

OGGETTO: Atti costitutivi e modificativi delle start-up innovative di cui all’art. 25 e seguenti del DL 179/2012 - Dubbi operativi - Richiesta parere.

Con nota mail del 29/11/2016 codesto Studio ha posto un quesito in merito alla portata delle norme (primarie e di attuazione) relative alla modalità di costituzione delle start-up senza la necessità dell'atto pubblico.

Chiede in particolare codesto Studio:

Fino ad oggi abbiamo stipulato atti costitutivi e modificativi di start-up nella forma dell'atto pubblico ai sensi della normativa civilistica e ciò anche dopo l'emanazione da parte di Codesto Ministero del modello uniforme dell'atto costitutivo/statuto, ritenendo sia il sistema di costituzione con atto digitale, sia l'adozione del modello uniforme alternativi alla costituzione ordinaria (cfr anche la Circolare MISE n. 3691/C del 1.7.2016). Ora il D.M. del 28.10.2016 (G.U. 26.11.2016) ci pone delle ulteriori questioni: nelle premesse viene dato atto che "l'art. 4 comma 10 bis del D.L. 24.1.2015 n. 3 prescrive che in deroga alle norme del codice civile tali atti possono essere redatti alternativamente anche in forma elettronica".
Ma all'art. 1 il decreto recita "gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto (…) sono redatti in forma elettronica (…) in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera a del presente decreto" e ai commi successivi "l'atto modificativo è redatto in modalità esclusivamente informatica e se sottoscritto in maniera diversa (…) non è iscrivibile nel registro delle imprese". Si evidenzia però che l'art. 4 comma 10 bis del D.L. 24.1.2015 n. 3 dispone che "l'atto costitutivo e le sue modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 4 del CAD" Quindi, può un Decreto Ministeriale superare la previsione legislativa? Oppure la nostra è una errata interpretazione dello stesso Decreto Ministeriale? In sintesi: è conforme alla legge costituire una società Start-up con atto pubblico secondo quanto previsto dal Codice Civile e altresì modificarla con la stessa modalità quand'anche la società mantenga i requisiti per essere iscritta nel registro speciale delle start-up? E, in caso affermativo, è necessario per il Notaio Rogante utilizzare il modello uniforme dell'atto costitutivo/statuto emanato dal Ministero?

Come opportunamente osservato da codesto Studio, l'articolo 4, comma 10 bis del DL 3 del 2015, è molto chiaro nel definire le due modalità (atto pubblico o atto elettronico privato) alternative tra loro. Il legislatore ha infatti introdotto una modalità semplificata di costituzione che non sostituisce, ma affianca quella ordinaria prevista dall'articolo 2463 del codice civile.

I decreti ministeriali attuativi (DM 17 febbraio 2016, DD 1 luglio 2016 e DM 28 ottobre 2016) non possono ovviamente disporre in maniera difforme rispetto alla norma di delega.

I decreti ministeriali attuativi, tuttavia, in quanto tali, dispongono le modalità di redazione e compilazione del file elettronico, senza ovviamente necessità di dettare criteri relativi alla redazione e costituzione ordinaria delle società start-up, in quanto regolati dalle norme del codice civile e della legge notarile.

Conclusivamente, pertanto, alla data attuale sono possibili due differenti modalità di costituzione per le società start-up, costituite in forma di s.r.l.: quella ordinaria, rimessa al rogito notarile e quella alternativa, redatta secondo le modalità previste dai decreti succitati. Da ciò consegue che i notai possono ben continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di SRL, aventi natura di start-up, secondo le modalità indicate dal codice civile e dalla legge notarile.

Solo ove il notaio sia richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di costituzione di start-up a norma dell'articolo 5, comma 1, del DM 17 febbraio 2016, allora sarà chiamato ad autenticare un originale informatico redatto sulla base dello standard approvato da questo Ministero.

A scopo di definitiva risoluzione di ogni eventuale misunderstanding derivante dalla interpretazione delle norme più volte richiamate, la presente è trasmessa per conoscenza anche al Ministero della Giustizia, Amministrazione degli archivi notarili, per quanto di competenza.

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

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