Srl Start up innovative: la forma prevista dal Decreto Crescita 2.0 per la costituzione (scrittura privata sottoscritta con firma digitale) assicura le garanzie del controllo preventivo. (TAR Lazio, Sez. III ter, sent. n. 10004 del 2 ottobre 2017)

Il D.L. n. 3/2015, noto anche come "Decreto Crescita 2.0", nel consentire la costituzione di società a responsabilità limitata di Start up innovative mediante la scrittura privata non autenticata, purché sottoscritta con firma digitale, assicura le garanzie del "controllo preventivo" richiesto dal diritto dell'UE, tenuto conto della perdurante sussistenza delle verifiche demandate all'ufficio del registro delle imprese nel procedimento di iscrizione degli atti societari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un altro chiodo nella cassa dell'indispensabilità del controllo notarile.
Il TAR Lazio ha deciso la controversia nata tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Consiglio Nazionale del Notariato. E' stata confermata, ai sensi del d.m. 17 febbraio 2016, la possibilità di costituire Startup Innovative in forma di S.r.l. senza l’intervento notarile.
Come è noto non è però semplicemente in questione la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, ma anche un controllo di merito della conformità alla legge delle clausole statutarie e delle condizioni tutte di cui all'atto costitutivo di ogni ente societario. Ciò premesso, secondo la pronunzia in esame, da un lato è sufficiente la firma digitale per garantire l'identità delle parti, dall'altro è sufficiente il controllo esercitato dal registro delle imprese per garantire la conformità alla legge dello statuto della società.

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