Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. (DL 24 gennaio 2015, n. 3, conv. in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33)

È stato convertito dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 con modificazioni il DL 24 gennaio 2015, n. 3.
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Commento

(di Daniele Minussi)
Modifiche di dettaglio alla disciplina relativa alle start up innovative (il termine di costituzione non deve eccedere i 60 mesi e non più 48 come prima della modifica normativa; la sede della società deve essere in Italia o in unoi degli stati membri della UE, purchè vi sia sede produttiva o filiale in Italia). E' stata altresì previsto un meccanismo automatico di espunzione dalla sezione speciale del registro delle imprese per le start up o gli incubatori certificati che più non possiedano i requisiti speciali di legge.
Novalleto anche l'art.116 del t.u. 1993/385 in materia bancaria e creditizia, al quale è stato aggiunto il comma 1-bis, ai sensi del quale E' stato aggiunto con la l.2015/33 un ulteriore comma, ai sensi del quale "le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari".

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