Servitù coattive di passaggio ( o passo coattivo)



L'accesso di un fondo alla pubblica via risulta indispensabile per consentirne l'utilizzazione. Che cosa accade nel caso in cui un fondo difetti assolutamente di un qualsiasi accesso? La legge prevede a tal proposito la possibilità che venga imposta una servitù di passaggio sul fondo vicino (artt. 1051 e ss. cod.civ.). Per stabilire se la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale ovvero anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare (Cass. Civ., Sez. II, 12088/2019).

Questo diritto sussiste non solo nell'ipotesi sopra fatta, in cui cioè il fondo non ha nè possa avere assolutamente accesso alla via pubblica (interclusione assoluta, requisito che sussiste quando anche il fondo potenzialmente servente fosse di proprietà soltanto in parte del titolare del fondo intercluso: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7318/2017).

L'art. 1051 cod.civ. prevede anche il caso in cui il proprietario non abbia la possibilità di procurarsi l'accesso senza eccessivo dispendio o disagio: si pensi all'esistenza di un enorme dislivello tra il confine del fondo e la strada, tale da rendere necessaria la predisposizione di un percorso a tornanti (interclusione relativa) nota1. La valutazione dell'interclusione del fondo deve essere effettuata unitariamente e non in relazione a singole porzione dello stesso (Cass. Civ., Sez. II, 55/2018).

Da questa servitù sono comunque esenti le case, i cortili, i giardini e le vie ad esse attinenti (art. 1051, ultimo comma, cod.civ.) nota2. Si discute se tale limite rinvenga applicazione anche nel'ipotesi in cui l'interclusione sia conseguente all'alienazione di una parte del fondo di colui a cui carico poi dovrebbe essere posta la servitù (in senso negativo, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19482/11). Più recentemente la giurisprudenza ha tuttavia fornito un'interpretazione dell'ultimo comma della norma in esame apparentemente antiletterale: è stato infatti rilevato come, in base al richiamo contenuto nell'art. 1052 cod.civ., la disposizione non prevederebbe un'esenzione assoluta delle aree indicate, ma semplicemente un criterio di scelta nelle ipotesi in cui fosse prioritamente possibile instaurare la servitù su aree diverse da quelle menzionate (Cass. Civ., Sez.II, 14438/13).

V'è tuttavia di più: risulta infatti possibile la costituzione coattiva del diritto in esame anche quando, pur esistendo già un accesso alla via pubblica, si riscontri:
  1. il bisogno, ai fini del conveniente uso del fondo, da stimarsi in relazione a qualsiasi utilità che attualmente esso sia idoneo a dare (Cass. Civ. Sez. II, 2723/87; Cass. Civ. Sez. II, 3968/79), di ampliare l'accesso esistente per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica (art. 1051, III comma, cod.civ.) nota3. Questa conclusione pare tuttavia avversata, essendo stata negata la costituzione di una servitù di passaggio con veicoli, sussistendo la possibilità di un collegamento a piedi: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 289/2018;
  2. l'inettitudine o l'insufficienza del passaggio esistente alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e la concorrente impossibilità di ampliare il passaggio stesso (art. 1052 cod.civ.). E' importante osservare, in relazione a quest'ultima ipotesi, che non v'è il diritto di chiedere la costituzione di una servitù solo perchè il passaggio preesistente non è adatto o sufficiente ai bisogni di una casa di civile abitazione. Stiamo alludendo al caso in cui vi sia un accesso alla via e che, a causa dell'insufficienza di esso, si cerchi non già di ampliarlo (ciò che sarebbe ottenibile ai sensi dell'art. 1051, III comma, cod.civ. ), bensì di rimpiazzarlo con un ulteriore accesso, previa costituzione di servitù sull'altrui fondo.

L'autorità giudiziaria può discrezionalmente consentire la servitù, ai sensi dell'art. 1052 cod.civ. solo quando la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, vale a dire allo scopo di promuovere l'interesse generale della produzione nota4.

Questa limitazione dell'art. 1052 cod.civ. è stata reputata costituzionalmente illegittima dal Giudice della leggi (Corte Cost., 167/99) nella misura in cui non prevede che il passaggio coattivo a favore di un fondo che già presenti un accesso possa essere riconosciuto per consentire l'ingresso in edifici di civile abitazione a portatori di handicap.

Gli artt. 1051, 1052, 1053 , 1054 e 1055 cod.civ. regolano le modalità del "passaggio", determinano la misura dell'indennità dovuta e prevedono la cessazione della servitù. Va notato, in particolare, che chi abbia alienato un fondo che sia rimasto, a cagione della vendita (o della divisione), intercluso, è tenuto a concedere servitù sulla propria residua proprietà senza che risulti dovuta alcuna indennità (in tema di risvolti processuali, cfr. Cass. Civ. Sez. II, 19555/2020). La regola non rinviene tuttavia applicazione nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dell'alienante (Cass. Civ., Sez. II, 21526/11).

Il sacrificio che con l'imposizione della servitù è posto a carico del fondo servente dev'essere comunque, in omaggio al principio del minimo mezzo nota5, il minore possibile. Per questo l'art. 1051 cod.civ. stabilisce che la maggiore brevità del passaggio e il minor danno per il fondo servente sono i criteri che il giudice deve tenere presente per la determinazione del luogo del passaggio (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8779/2020).

La via breve dev'essere inoltre preferita in quanto sia anche la meno dannosa. Qualora un percorso più breve dovesse recare un pregiudizio sensibilmente maggiore di un percorso più lungo, quest'ultimo dovrebbe esser preferito, in quanto il criterio prevalente è quello del minor danno nota6. Quando poi il passaggio debba essere costituito a carico di più fondi, appartenenti a proprietari diversi, non sussiste litisconsorzio necessario. Il proprietario del fondo dominante potrà pertanto agire con giudizi distinti, ovvero raggiungendo accordi separati (Cass. Civ. Sez.II, 6069/06).

Se ha termine l'interclusione, cessa anche la servitù (art. 1055 cod. civ.). Questa conclusione parrebbe valevole anche quando la servitù sia stata costituita negozialmente, a meno che nel titolo le parti non abbiano diversamente disposto (Cass. Civ. Sez. II, 27084/2021; Cass. Civ., Sez. VI-II, 24966/2019).
Giova osservare come, nell'ipotesi in cui per assicurare il passaggio occorra attraversare più fondi, la domanda intesa ad ottenere la servitù coattiva debba essere proposta avverso i proprietari di tutti i fondi destinati ad essere percorsi per raggiungere il fondo intercluso. L'eventuale domanda giudiziale proposta nei confronti soltanto di taluno dei proprietari di detti fondi è destinata ad essere rigettata: secondo la S.C. infatti il coinvolgimento dei proprietari di tutti i fondi è una condizione dell'azione e non già una mera ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Civ., Sez. Unite, 9685/2013).

Note

nota1

Cfr. Colasurdo, In tema di servitù di passaggio nel caso di interclusione relativa, in Giur. it., vol.I, 1962, p.306; Vanicelli, In tema di passaggio coattivo, in Temi romana, 1965, p.346.
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nota2

Il Comporti, Le servitù prediali, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.233, assume in considerazione il caso in cui tutti i fondi intercludenti siano costituiti da costruzioni o aree previste dalla norma. La soluzione non può non essere vista nella inoperatività dell'esenzione. In generale sul tema si vedano Branca, Il passaggio coattivo e l'esenzione delle case, in Foro it., vol.I, 1960, p.1945; Trabucchi, Case, cortili, aie, giardini ed esenzioni dalla servitù coattiva di passaggio, in Giur. it., vol.I, 1969, pp.1384 e ss.; Alvino, Limiti all'esenzione dalla servitù di passaggio coattivo dei beni di cui al co. 4 dell'art. 1051, in Giust. civ., vol.I, 1969, pp.216 e ss..
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nota3

In caso di ampliamento la dottrina è divisa se considerare la fattispecie al pari della costituzione di una nuova servitù o come modificazione della servitù preesistente. Nel primo senso Tamburrino, Le servitù, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1968, p.524; Rizzi, Servitù prediali, Bari, 1954, p.876. Nel secondo senso Greco, Servitù di passaggio e richiesta di ampliamento e criteri per la determinazione dei bisogni del fondo, in Arch. ricerche giur., 1955, p.757.
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nota4

Si confrontino p.es. Caputo, Condizioni per la costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, in Giust. civ., vol.I, 1975, pp.1904 e ss.; Restaino, Passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, in N.Dig.it., pp.289 e ss.; Bonifacio, Appunti in tema di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, in Giur. comp. dir. civ., vol.III, 1960, pp.225 e ss..
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nota5

V. Bigliazzi Geri Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.268.
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nota6

I due criteri sopracitati devono dunque completarsi a vicenda. Cfr. Giannella-Vitucci, Passaggio coattivo, in Enc. dir., p.157; Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1987, p.205.
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Bibliografia

  • ALVINO, Limiti all'esenzione dalla servitù di passaggio coattivo dei beni di cui al co. 4 dell'art.1051, Giust. civ., t. I, 1969
  • BONIFACIO, Appunti in tema di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, Giur.comp.dir.civ., III, 1960
  • BRANCA, Il passaggio coattivo e l'esenzione delle case, Foro it., I, 1960
  • BRANCA, Servitù prediali (Artt. 1027-1099), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1987
  • CAPUTO, Condizioni per la costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, Giust.civ., I, 1975
  • COLASURDO, In tema di servitù di passaggio nel caso di interclusione relativa, Giur.it., I, 1962
  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • GIANNELLA E VITUCCI, Passaggio coattivo, Enc.dir., XXXII, 1982
  • GRECO, Servitù di passaggio e richiesta di ampliamento e criteri per ladeterminazione dei bisogni del fondo, Arch. ricerche giur., 1955
  • RESTAINO, Passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, N.Dig.it., 1954
  • RIZZI, Servitù prediali, Bari, 1954
  • TAMBURRINO, Le servitù, Torino, Giur.sist.civ. e comm. diretta da Bigiavi, 1968
  • TRABUCCHI, Case, cortili, aie, giardini ed esenzioni dalla servitù coattiva di passaggio, Giur. it., I, 1969
  • VANICELLI, In tema di passaggio coattivo, Temi romana, 1965

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