Servitù di passaggio coattivo: inapplicabilità dei limiti di cui all’art. 1051, comma 4, c.c., nell'ipotesi di cui all’art. 1054 c.c. (costituzione di servitù di passaggio su fondo intercluso in esito a vendita). (Cass. Civ., Sez. II, n. 19482 del 23 settembre 2011)

Nell’ipotesi di cui all’art. 1054 c.c. il diritto di costituzione della servitù del titolare del fondo diventato intercluso non incontra il limite della particolare destinazione del fondo dell’altra parte posto dall’art. 1051, ultimo comma, c.c.. Ciò in quanto detto limite trova la sua ragione d’essere quando il proprietario del fondo su cui dovrebbe gravare la servitù riveste la posizione di terzo estraneo alla situazione di interclusione del fondo contiguo, ponendosi in tale caso la legge l’esigenza di un equo contemperamento dei contrapposti interessi, laddove simili esigenze non ricorrono nei confronti dell’alienante del fondo intercluso non trattandosi di terzo ma di colui che, con l’atto di alienazione ha dato direttamente origine a una situazione di interclusione prima inesistente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La situazione assunta in esame dalla Corte è quella di chi, alienando un fondo, ne abbia determinato l'interclusione (si pensi a chi, proprietario di un ampio fondo avente accesso dalla pubblica via, ne ceda una porzione che risulti non avere accesso a detta via). In questa ipotesi il proprietario del fondo intercluso vanta il diritto ad ottenere una servitù coattiva senza patire le limitazioni previste dall'art.1051 cod.civ. (in senso potenzialmente contrario, si veda, tuttavia, Cass. 25 gennaio 1993 n.832).

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