L’acquirente del fondo intercluso per parziale alienazione non può far valere il proprio diritto ex 1054 cc nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dell’alienante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21526 del 18 ottobre 2011)

In tema di servitù di passaggio, nell'ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, sia divenuto intercluso per effetto d'alienazione di una parte di esso a titolo oneroso, il diritto dell'acquirente di ottenere la costituzione coattiva e gratuita della servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1054 c.c., nel residuo fondo dell'alienante, può farsi valere soltanto nei confronti di quest'ultimo e dei suoi eredi, non anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dell'alienante medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia semplicemente esplicita ciò che sarebbe ritraibile anche da una prima lettura dell'art. 1054 cod.civ.. la norma infatti conferisce il diritto di ottenere una servitù coattivamente a carico di chi, avendo alienato la proprietà di un fondo, ne abbia conservato una porzione che si interponga rispetto al passaggio della pubblica via. Alla posizione di costui va equiparata quella dei di lui eredi, ma non evidentemente la posizione di coloro che avessero semplicemente ad acquistare il fondo a titolo particolare. Certamente ci si può domandare perchè mai chi acquista un fondo che venga a rimaneere intercluso per effetto dell'interposizione della residua proprietà dell'alienante non abbia l'accortezza di prevedere la costituzione di una servitù negoziale proprio in occasione dell'acquisto.

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