Servitù coattiva di passaggio: il collegamento del fondo con la via pubblica esclude la situazione di interclusione totale ed assoluta. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 289 del 9 gennaio 2018)

Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il concetto di interclusione totale va ricostruito con riferimento al collegamento esistente tra il fondo e la pubblica via, a prescindere dalle forme di passaggio e dalle dimensione dei veicoli. Eventuali esigenze abitative connesse ai valori della persona rilevano semmai nel bilanciamento di interessi che filtra nell'apprezzamento dei bisogni del fondo ai sensi dell'interpretazione evolutiva dell'art. 1052 c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non può essere accolta la domanda giudiziale intesa a determinare la costituzione di una servitù coattiva di passaggio per dare accesso ad un box auto nell'ipotesi in cui esista un collegamento con la pubblica via, ancorché adatto soltanto a veicoli piccoli oppure a piedi. Questa è la conclusione della S.C. in un caso in cui la possibilità di accedere con un'autovettura al box di proprietà attorea era resa impraticabile senza attraversare uno spiazzo di proprietà dei convenuti interposto rispetto alla pubblica via. Il concetto di interclusione infatti è assoluto e non relativo, non potendo applicarsi l'art. 1051 cod.civ..

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