Cass. Civ, Sez. II, n. 6069/2006. Servitù di passaggio ed esclusione del litisconsorzio de quo.

Qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito, ai sensi dell'art. 1051 c.c., su più fondi appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, giacché il riconoscimento della servitù coattiva non è impedita dalla loro mancata partecipazione al giudizio; infatti, l'attore può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi.

Commento

L'ipotesi è quella di una servitù di passo coattiva il cui esercizio preveda il transito su fondi appartenenti a proprietari diversi. In tal caso, contrariamente all'indirizzo già espresso dalla S.C. (cfr. Cass. 1612/2003), è stato deciso nel senso della non indispensabilità dell'evocazione in giudizio congiunta di ciascuno di essi, ben potendo essere emanata la pronunzia costitutiva afferente alla servitù coattiva nel procedimento promosso contro uno soltanto dei titolari dei fondi destinati ad essere serventi.

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