Non costituisce eccezione la deduzione del convenuto che abbia rappresentato l'interclusione del fondo quale effetto di alienazione del fondo asseritamente dominante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19555 del 18 settembre 2020)

In tema di domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'allegazione del convenuto di non essere tenuto a subire la servitù in virtù di interclusione del fondo per effetto di alienazione o di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c. non integra una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, proponibile, come tale, in ogni fase del giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 1054 cod.civ., se il fondo è divenuto intercluso a causa di una vendita o di una divisione, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza dover corrispondere alcuna indennità. Ciò premesso la S.C. ha statuito nel senso che la deduzione del convenuto (in relazione alla negatoria servitutis che era stata proposta) costituisce materia sostanziale che integra la difesa della parte e non una eccezione in senso proprio: come tale non subisce le preclusioni processuali che sono peculiari rispetto a quest'ultima. Giova osservare come, sia pure in un precedente (Cass. 5054/1984), la questione fosse stata risolta in senso diametralmente opposto.

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