Non costituisce eccezione la deduzione del convenuto che abbia rappresentato l'interclusione del fondo quale effetto di alienazione del fondo asseritamente dominante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19555 del 18 settembre 2020)
In tema di domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'allegazione del convenuto di non essere tenuto a subire la servitù in virtù di interclusione del fondo per effetto di alienazione o di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c. non integra una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, proponibile, come tale, in ogni fase del giudizio.