Sull'interpretazione del IV comma dell'art.1051 cod.civ. in tema di servitù coattiva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14438 del 7 giugno 2013)

Pur tenuto conto della precedente opinione della giurisprudenza, secondo la quale l’esenzione della servitù coattiva di passaggio sancita riguardo ai cortili si sarebbe riferita a tutte le ipotesi previste dall’art. 1051 c.c. (e non soltanto all’ipotesi di ampliamento in base al principio di cui all’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. che si applica quando già esiste un accesso al fondo e si voglia rendere tale accesso praticabile anche con veicoli), ma non anche quando si è in presenza di fondi totalmente interclusi. Il più recente orientamento è nel senso che in materia di servitù di passaggio coattivo la disposizione dell’art. 1051, comma IV, c.c. (che esenta dall’assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche nell’ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c.) non prevede un’ esenzione assoluta delle aree indicate bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.

Commento

(di Daniele Minussi)
Apparentemente il IV comma dell'art.1051 cod.civ. è una norma chiara. Recita infatti la disposizione "Sono esenti da questa servitù (quella cioè di passaggio coattivo, ndr.) le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti."
L'interpretazione che da ultimo se ne da in giurisprudenza, mediata dalla lettura dell'art.1052 cod.civ., ai sensi del quale "Le disposizioni dell' articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato." è tuttavia nel senso che la legge abbia indicato un mero criterio di scelta. Insomma: se proprio non se ne può fare a meno,non esistendo percorsi alternativi, si potrà passare anche sul cortile altrui.

Aggiungi un commento