Sull'interpretazione del IV comma dell'art.1051 cod.civ. in tema di servitù coattiva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14438 del 7 giugno 2013)
Pur tenuto conto della precedente opinione della giurisprudenza, secondo la quale l’esenzione della servitù coattiva di passaggio sancita riguardo ai cortili si sarebbe riferita a tutte le ipotesi previste dall’art. 1051 c.c. (e non soltanto all’ipotesi di ampliamento in base al principio di cui all’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. che si applica quando già esiste un accesso al fondo e si voglia rendere tale accesso praticabile anche con veicoli), ma non anche quando si è in presenza di fondi totalmente interclusi. Il più recente orientamento è nel senso che in materia di servitù di passaggio coattivo la disposizione dell’art. 1051, comma IV, c.c. (che esenta dall’assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche nell’ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c.) non prevede un’ esenzione assoluta delle aree indicate bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.