Servitù coattive



Le figure di servitù previste dal codice e espressamente regolate, dunque tipiche, possono essere distinte in servitù liberamente costituibili (o volontarie) e in servitù coattive , vale a dire di costituzione coercibile (per lo più da parte dell'autorità giudiziaria, pur non essendo esclusa la fonte convenzionale) nota1.

La legge, in considerazione della concreta situazione in cui un fondo è posto (es.: assoluta interclusione rispetto alla pubblica via), attribuisce al proprietario di esso il diritto di natura potestativa nota2 di ottenere la costituzione della servitù a carico del fondo altrui, rimediando al pregiudizio (ipotizzato nell'impossibilità di accedere alla proprietà). Tale imposizione non interviene in assenza di un ristoro per il proprietario del fondo (divenuto) servente: a favore di costui la legge prevede il diritto a ricevere un'indennità (art. 1032 cod.civ.) nota3.

Questa specie particolare di servitù, che trae origine da una previsione legale, viene appellata servitù coattiva o legalenota4.

Giova chiarire le pratiche modalità di costituzione di tali servitù. Nel caso in cui Tizio sia proprietario di un fondo che si trova nelle condizioni astrattamente previste dalla legge ai fini della costituzione coattiva del diritto (es.: difetto di accesso rispetto alla pubblica via), costui non ha la possibilità di transitare comunque sul fondo altrui. Qualora così si comportasse, ne deriverebbe la violazione del diritto di proprietà del titolare del fondo, quando non dovessero addirittura rinvenirsi gli estremi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nota5.

Occorrerà pertanto giungere alla stipulazione di un contratto, ovvero, nel caso in cui il proprietario non riconosca il diritto, all'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale si sia rivolto Tizio, di una sentenza costitutiva in forza della quale si determinerà l'insorgenza della servitù, nonchè l'ammontare dell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente (art. 1032 cod.civ.).

In ogni caso l'art. 1032, ult. comma, cod.civ. stabilisce che, fino al momento in cui non viene corriposta l'indennità prevista dalla sentenza, il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.
D'altronde, una volta cessata la situazione che ne costituisce il presupposto, la servitù può essere soppressa, quand'anche fosse stata costituita per contratto (Cass. Civ., Sez. II, 23839/2012) e la relativa indennità deve essere restituita (art.1055 cod.civ.).

Le figure più importanti di servitù coattive, che prenderemo specificamente in esame, sono quelle di seguito citate:
  • servitù coattiva di passaggio (artt. 1051 e ss. cod. civ);
  • servitù coattiva di acquedotto o scarico (artt. 1033 e ss. cod.civ.);
  • servitù coattiva di appoggio chiuse (art. 1047 cod.civ. );
  • servitù coattiva di elettrodotto (art. 1056 cod.civ. );
  • servitù coattiva di somministrazione d'acqua (art. 1049 cod.civ. ).

Giova da ultimo precisare che nulla ha a che fare l'usucapibilità della servitù con la natura coattiva della stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 18859/13). Non risulta pertanto rilevante che la situazione dei fondi sia conforme a quella che sarebbe necessaria per una costituzione i via coattiva (Cass. Civ., Sez. II, 13223/2019).

Note

nota1

La vera e propria differenza è data dall'obbligatorietà, posto che entrambe le fattispecie possono essere costituite sia per contratto che con sentenza. Si veda Burdese, Servitù prediali, in Trattato dir. civ., diretto da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1960, pp.74 e ss.. In generale, in tema di servitù coattive, si confrontino, tra gli altri, Palazzolo, Servitù coattive, in Enc. giur. Treccani; Burdese, Servitù coattive, in N.mo Dig. it., p.100.
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nota2

Così Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.280; Carpino, L'acquisto coattivo dei diritti reali, Napoli, 1977, p.61.
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nota3

Indennità che deve essere commisurata al sacrificio richiesto al fondo servente. Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2874/96 e Cass. Civ. Sez. II, 3378/95 .
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nota4

E' preferibile, secondo la dottrina, l'utilizzo della prima definizione (servitù coattiva), in quanto la seconda (servitù legale) potrebbe essere fonte di confusione con i limiti legali della proprietà. Si vedano p.es. Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.168; Albano, Le limitazioni legali della proprietà, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.568.
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nota5

V. Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1987, p.76.
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Bibliografia

  • ALBANO, Le limitazioni legali della proprietà, Tratt. Rescigno, VII, 1982
  • BRANCA, Servitù prediali (Artt. 1027-1099), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1987
  • BURDESE, Servitù coattive, Torino, N.sso Dig.it., XVII, 1970
  • BURDESE, Servitù prediali, Milano, Trattato dir.civ., 1960
  • CARPINO, L’acquisto coattivo dei diritti reali, Napoli, 1977
  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • PALAZZOLO, Servitù coattive, Enc. giur. Treccani, XXXVIII, 1992

Prassi collegate

  • Quesito n. 5806/C, Forma degli atti costitutivi delle servitù coattive

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