Codice Civile art. 1054


INTERCLUSIONE PER EFFETTO DI ALIENAZIONE O DI DIVISIONE
1. Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall' altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.
2. La stessa norma si applica in caso di divisione.

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