Servitù coattiva di passaggio. Contitolarità del fondo potenzialmente servente. Requisito dell'interclusione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7318 del 22 marzo 2017)

Ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., il requisito della interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nemini res sua servit: è evidente che l'identità della titolarità del fondo servente e di quello (potenzialmente) dominante elimina radicalmente la possibilità di configurare un diritto di servitù. L'ipotesi non ricorre quando il fondo servente appartenga a più contitolari, uno dei quali sia proprietario anche del fondo (potenzialmente) dominante. Infatti servirebbe il consenso di tutti gli altri comunisti per poter costituire il diritto di servitù. In difetto di ciò il fondo servente deve essere considerato “alieno”. Ad analogo criterio si ricorre per determinare se il fondo sia o meno intercluso rispetto alla pubblica via. Non basta cioè che il titolare del fondo che aspira alla costituzione della servitù sia anche contitolare del fondo potenzialmente servente per negare quella altruità che condurrebbe a negare l’interclusione. Conseguentemente può ben dirsi anche in tale caso esistente il presupposto che legittima la domanda giudiziale di costituzione della servitù.

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