Formalità dell'atto di ricevimento (testamento segreto)



La legge prescrive formalità assai stringenti anche a proposito dell'atto con il quale il testamento segreto viene ricevuto dal notaio. Si vuole evitare in ogni modo che la scheda possa venire in qualche modo violata nella sua segretezza ovvero alterata.

Il testatore, allo scopo di garantire la segretezza del testamento, sigilla la carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto e, alla presenza di due testimoni, consegna personalmente nota1 al notaio la carta così sigillata ovvero la fa all'istante sigillare, sempre alla presenza del notaio e dei testimoni. Quindi egli dichiara che in quel plico è precisamente contenuto il suo testamento.

Sulla carta in cui è scritto il testamento o su quella nella quale esso è involto, ovvero infine sopra un altro involto (o busta) predisposto dal notaio e da lui stesso debitamente sigillato, il notaio scrive o fa scrivere l'atto di ricevimento.

Quest'ultimo consiste in un verbale con il quale si dà atto della consegna del testamento nonché delle dichiarazioni del testatore (quella afferente al contenuto dell'involto, al fatto di non aver potuto sottoscrivere e del relativo motivo), del numero e dell'impronta dei sigilli nonché del fatto che abbiano prestato la propria assistenza i testimoni a tutte le formalità. Detto verbale viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Tutte queste operazioni devono essere fatte di seguito, senza passare ad altri atti nota2 . Giova osservare che, nel caso in cui il testatore non possa sottoscrivere il verbale di consegna, se ne deve fare menzione (come per il testamento pubblico) alla presenza di quattro anziché di due testimoni come per l'ordinario (art. 605 cod.civ. ).

Qualora il testatore sia muto o sordo (espressione che sostituisce la precedente "sordomuto" per effetto dell'art. 1 della Legge 95/2006), egli deve dare atto di questa sua condizione per iscritto unitamente al fatto di aver letto il testamento se questo è stato scritto da altre persone (I e II comma art. 605 cod.civ. ). Ciò sempre alla presenza dei testimoni.

Da quanto riferito emerge che il momento perfezionativo del testamento segreto non consiste nella predisposizione della scheda testamentaria, ma nell'atto finale del verbale di ricevimento steso dal notaio. E' in relazione a tale momento che devono essere valutate la capacità di agire del testatore, la priorità o meno rispetto ad altri testamenti, ecc.: è tuttavia evidente che la dichiarazione del notaio circa le condizioni mentali del soggetto richiedente non gode di forza legale privilegiata nota3.

Nell'ipotesi in cui al testamento segreto faccia difetto un qualche requisito, semprechè sia stato scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore, può vale come olografo. Si parla a questo proposito di conversione formale (art. 607 cod.civ. )

Note

nota1

Sottolinea che la consegna debba essere fatta personalmente come effetto della natura strettamente personale del negozio testamentario Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.848.
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nota2

nota3

Si parla al riguardo di unità di contesto, che trova giustificazione nella esigenza di evitare possibili sostituzioni o manipolazioni della scheda tra una formalità e l'altra (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.212).
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Analogamente Santarcangelo, La forma degli atti notarili, Roma, 1994, p.298.
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Bibliografia

  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1994.

Formulari clausole contrattuali


Prassi collegate

  • Quesito n. 568-2011/C, Ufficio secondario e deposito del testamento olografo

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