Codice Civile art. 2683


CAPO III Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili - SEZIONE I Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli - (BENI PER I QUALI E' DISPOSTA LA PUBBLICITA')
1. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

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