Codice Civile art. 2678


REGISTRO GENERALE
1. Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d' ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l' ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.
2. Questo registro deve indicare il numero d' ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell' esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l' oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l' annotazione si deve eseguire.
3. Appena avvenuta l' accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all' esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l' indicazione del numero di presentazione.

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