Codice Civile art. 2650


CONTINUITA' DELLE TRASCRIZIONI
1. Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell' acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l' atto anteriore di acquisto.
2. Quando l' atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell' articolo 2644.
3. L' ipoteca legale a favore dell' alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l' acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.

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